Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14082 del 08/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11015-2014 proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P LE DEGLI EROI
4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ARNALDO ZAPPALA’,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SEGHI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1649/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZEdel’8/10/2013, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Z.L.A. difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti e chiede il rinnovo della notifica.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“il ricorso proposto dal Sig. F.L., in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Arcadia S.a.s., risulta spedito per le notificazioni sia all’assicuratore per la r.c.a., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.), sia alla proprietaria del veicolo antagonista, Sig.ra Agnieszka Renata Rynca;
gli intimati non svolgono attività difensiva;
dalla copia della ricevuta di ritorno (della quale, peraltro, manca in atti l’originale), allegata in calce alla copia del ricorso, risulta che la notificazione effettuata alla R. non si è perfezionata per l’irreperibilità della destinataria ed, allo stato, non risulta essere stato avviato un NUOVO procedimento notificatorio;
trattandosi di litisconsorzio necessario, essendo andata a buon fine la notificazione nei confronti della compagnia di assicurazione per la r.c.a., è necessario disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Agnieszka Renata Rynca;”.
La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto termine per rinnovare la notificazione del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
La Corte concede il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti di Agnieszka Renata Rynca.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016