Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14082 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14082 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Coop. Agricola Ulivo soc. coop. a r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
n.102/20 1V35

depositata il 18/11/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Coop. Agricola Ulivo soc. coop. a r.l. contro l’Agenzia

delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Arezzo n. 81/4/2008 che ave-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 552/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

va accolto

il ricorso del contribuente

avverso la cartella di pagamento n.

007/200600027030 24 Iva 2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna
attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis
c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002 laddove la CTR ha ritenuto scusabile il ritardo nel versamento della 2 rata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Coop. Agricola Ulivo avverso la
cartella di pagamento n. 007/200600027030 24 Iva 2000. Le circostanze che caratterizzano
la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 552/12

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Coop. Agricola Ulivo avverso la cartella di pagamento n.
007/200600027030 24 Iva 2000 , compensando tra le parti le spese del m rito e dichiarando
irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Il Funzionario Gi diario

Il Pr

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Così deciso in Roma, 18/4/2013

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