Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14081 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 21/05/2021), n.14081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36014-2019 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO AIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO FORESTI;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3728/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo sull’impugnazione proposta da C.D. nei confronti di R.R., in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, dichiarò improponibile la domanda petitoria avanzata dall’appellante (in sede di giudizio possessorio di merito il Tribunale aveva accolto la domanda possessoria del R., rigettato quella petitoria del Campigotto e dichiarato inammissibile quella riconvenzionale) e, ferma la compensazione disposta in primo grado, compensò integralmente anche quelle del grado d’appello;

ritenuto che R.R. ricorre sulla base di due motivi avverso la sentenza d’appello e che la controparte è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che i due correlati motivi, con i quali il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte locale, senza l’apporto di una effettiva motivazione aveva confermato la compensazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado e compensato, inoltre, quelle di secondo grado, in mancanza di soccombenza reciproca e degli altri presupposti che per legge (art. 92 c.p.c., nella ultima sua formulazione di cui al D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014), consentono una tale scelta (assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – quest’ultima ipotesi aggiunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018), sono per una parte inammissibili e per altra parte manifestamente fondati, valendo quanto segue:

– la doglianza attinente al regolamento di primo grado è inammissibile, non avendo avverso esso il ricorrente svolto appello;

– la doglianza attinente al regolamento d’appello è manifestamente fondata, stante che a fronte della confermata soccombenza del Campigotto, la cui domanda petitoria è stata dichiarata improponibile dal giudice di secondo grado, la Corte d’appello, col supporto di una motivazione apparente (“visto l’esito complessivo della lite”) e del tutto dissonante dall’epilogo, ha disposto, senza addurre alcuna delle ragioni di legge (vigente testo dell’art. 92, siccome novellato dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale) tale da giustificarla, la compensazione totale delle spese del grado;

considerato, che, pertanto la decisione deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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