Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14081 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11900-2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI,

rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CACCIATORE, FRANCESCO

IACONO, ANGELO CACCIATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CIANCIANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

CICCHIRILLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

G.S., P.G., D.C.,

D’.CA., L.C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2013 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” P.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 303/2013 depositata dal Tribunale di Sciacca in data 16.9.2013, che lo vede soccombente nei confronti del Comune di Cianciana, avendo proposto appello avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Palermo, appello dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 18.7.2014, redatta in formato elettronico su documento informatico e sottoscritta con firma digitale e depositata telematicamente nel fascicolo informatico.

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 24.4.2015.

Il Comune di Cianciana si è costituito con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., apparendo destinato ad essere dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di motivi.

1. Necessaria indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza 348 ter. In primo luogo, conformemente ad un principio di diritto già affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015), purchè la comunicazione ricevuta sia stata sufficientemente esaustiva, ovvero abbia permesso alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto (Cass. n. 18024 del 2015).

Allo scopo di consentire a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, si è affermato che, proprio perchè il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., decorre, prioritariarnente, dalla comunicazione di tale ordinanza, la data di quest’ultima non è solo presupposto dell’impugnazione in sè considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività (Cass. n. 20236 del 2015).

La mancanza di tale specifica indicazione costituisce autonoma causa di inammissibilità del ricorso, perchè non consente di verificarne la tempestività, qualora, come nella specie, tra la data di pubblicazione della ordinanza impugnata (nella specie, 18.7.2014) e la data di notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, 24.4.2015) decorrano ben più dei sessanta giorni perentoriamente previsti dalla legge.

2. Necessità della trascrizione della motivazione dell’ordinanza 348 ter. Nel caso eccezionale disciplinato dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., si sostituisce, quale oggetto del giudizio di legittimità, al provvedimento di secondo grado quello originario di primo grado.

Mantiene però pienamente vigore la regola generale dell’art. 329 c.p.c., comma 2, secondo la quale l’impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, e la definitività delle medesime statuizioni, visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità. Analogamente, oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.

Se tanto è vero, costituendo l’atto di appello poi dichiarato inammissibile e l’ordinanza che a tanto abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220) – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinchè sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello.

Inoltre, sia l’atto di appello che l’ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.6.

Ma, nel caso di specie, dell’ordinanza di inammissibilità non è fornita, in ricorso, una adeguata trascrizione della motivazione, benchè succinta (essendo solo riprodotto il dispositivo a pag. 16 del ricorso e non potendo le lacune formali di quest’ultimo essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, nè con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo).

E’ pertanto impossibile verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale ricorso per cassazione azionato dalla ricorrente.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Il Collegio, esaminata la memoria del ricorrente, preso atto che con ordinanza n. 4738 del 10 marzo 2016, la sezione lavoro di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di sottoporla alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, la questione, rilevante ai fini del decidere, se l’indicazione della data della comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. debba essere necessariamente contenuta in ricorso, a pena di inammissibilità, costituendone requisito di contenuto-forma;

che appare opportuno, in attesa della decisione delle Sezioni unite sul punto, provvedere a verificare se il ricorso risulti comunque inammissibile, per tardività della notifica dello stesso a far data dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.;

che a tanto non si può provvedere allo stato in quanto, pur essendo stato richiesto dal ricorrente, il fascicolo d’ufficio formatosi dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo non risulta essere stato trasmesso.

PQM

Dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio formatosi presso la Corte d’Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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