Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14081 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18894/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Radio e Reti s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 75/40/2010 della Ctr della Lombardia,

depositata in data 25/5/2010;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio dell’11.4.2017.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Radio e Reti s.r.l. propose ricorso avverso un avviso d’accertamento, per il 2001, con recupero a tassazione di Iva, in ordine a una mancata fatturazione di operazioni permutative, irregolari autofatturazioni ed indebita detrazione iva, illegittime fatturazioni per operazioni non imponibili per mancanza del requisito della territorialità.

Si costituì l’ufficio con controdeduzioni.

La Ctp di Genova accolse il ricorso; l’appello dell’ufficio fu rigettato dalla Ctr. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Con il primo motivo è stata denunziato errore processuale per disapplicazione del D.Lgs. n. 546, art. 36, per omessa esposizione di fatti di causa.

Con il secondo è stata denunciata l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, non avendo la Ctr adeguatamente descritto il processo logico-giuridico attraverso cui ha formato il proprio convincimento.

Non si è costituita la società intimata, cui il ricorso fu regolarmente notificato. Il primo motivo è fondato.

La Ctr ha esposto succintamente i motivi della decisione, senza illustrare i fatti di causa.

Ora, secondo l’orientamento consolidato della Corte, l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione (Cass., n. 10045 del 15.11.96; n. 3282 del 3.4.99).

Nel caso concreto, l’omessa esposizione dei fatti rilevanti di causa ha precluso l’individuazione degli elementi di fatto assunti quali presupposti della decisione e, dunque, la piena comprensione degli stessi motivi della decisione.

Al riguardo, la Ctr, nell’esaminare il secondo motivo d’appello, ha richiamato genericamente le prove fornite dal contribuente, escludendo ogni possibilità di verifica della correttezza del percorso logico-argomentativo adottato.

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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