Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14081 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14081 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cornacchia Domenico Maria, elett.te dom.to in Roma, al viale Umberto Tupini 133
presso lo studio dell’avv.De Zordo Bragaglia , rapp.to e difeso dall’avv. Vito Martielli, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreControricorrente
senta e difende per legge
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
n.117/2010/14
depositata il 5/11/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 484/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/06/2013
La controversia promossa da Cornacchia Domenico Maria
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente
contro la sentenza della CTP di Bari n. 6/8/2009 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso
di accertamento n. RF3010300947/05 con la quale l’Ufficio procedeva al recupero dell’Iva indebitamente rimborsata. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume &ricorrente la violazione dell’art. 9 L. 289/2002 laddove la CTR ha ritenuto
non preclusa dal condono attuato dal contribuente per gli anni dal 1997 al 2001, la
richiesta di rimborso iva avanzata dall’Ufficio relativamente all’anno 2000.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( da ultimo Cass. n. 1967 del
10/2/2012) secondo cui la presentazione della istanza di cui all’art. 9 cit. preclude al contribuente ogni
possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di
imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto. Né a tal fine sembra avere
rilevanza la circostanza che l’amministrazione avesse riconosciuto il diritto al rimborso laddove , a
seguito di accertamento, si ravvisi l’insussistenza dei relativi presupposti; e ciò in quanto, nell’ipotesi
di operazioni inesistenti, per le quali non sia stata versata l’IVA e per le quali sia stato richiesto e , in
un primo tempo riconosciuto dall’Ufficio il rimborso dell’imposta, la disposizione dell’art. 9 cit. non
inibisce accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso.
Inammissibile è la questione circa i presupposti dell’atto di accertamento, dedotta in memoria, in quanto non formulata con il ricorso per cassazione.
Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000, oltre spese prenotate a debito
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, 18/4/2013
Il Presidente
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il