Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14080 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 21/05/2021), n.14080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32053-2019 proposto da:

CENTRO INVESTIMENTO CASE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MANZOTTI COSTANTINO ed elettivamente

domiciliata a Roma, via Antonio Bertoloni 44, presso lo studio

dell’Avvocato TRIPODI MARIALAURA, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato PAGANELLI

LUIGI ed elettivamente domiciliato a Roma, via Ortigara 3, presso lo

studio dell’Avvocato AURELI MICHELE, per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 3402/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 2/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sentenza in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla Centro Investimento Case s.r.l. in liquidazione, ha confermato la sentenza con la quale il tribunale ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di P.G. al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 350.000,00, quale provvigione per l’attività di intermediazione asseritamente svolta per l’acquisito di quote di partecipazione in un due società, e cioè la Hotel Nuova Fiera s.r.l. e la Immobiliare Giulia Venezia s.r.l..

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che:

– la proposta formulata dal P. tramite l’agenzia immobiliare appellante per l’acquisto delle quote della Hotel Nuova Fiera s.r.l. e della Immobiliare Giulia Venezia s.r.l., non era stata sottoposta e tantomeno accettata dai soggetti che ne avevano il potere e/o la legittimazione, vale a dire i titolari delle quote oggetto della proposta;

– B.M., uno dei soci della Hotel Nuova Fiere ed ex legale rappresentante della Immobiliare Giulia Venezia, aveva condotto le trattative per conto dei promittenti venditori ed aveva poi accettato, via e-mail, la proposta di acquisto del P.; ha ritenuto, innanzitutto, che, il Berra non poteva validamente rappresentare i soci delle predette società ed, in secondo luogo, che, alla luce della documentazione prodotta e contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, le trattative si erano arrestate ad una fase ancor precedente rispetto alla formazione di un preliminare del preliminare, trattandosi, piuttosto, di una mera puntuazione di una trattativa ancora in corso senza che possa dirsi sorto alcun vincolo tra le parti alla conclusione dell’affare con la conseguenza che, in assenza di un affare concluso in ragione dell’attività svolta dal mediatore, lo stesso non ha acquisito alcun diritto alla provvigione.

La Centro Investimento Case s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 24/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

P.G. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1321,1175,1375,1337 e 1338 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Berra aveva trattato la vendita delle quote sociali ma non ne aveva il potere in quanto tale trattativa doveva essere fatta con i titolari delle quote.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte non ha considerato che, in realtà, il Berra aveva la deleghe a trattare la vendita di tutte le quote dell’Hotel. Il Berra, del resto, era socio ed aveva, quindi, il potere di cedere quantomeno le sue quote.

1.3. Ne consegue, ha concluso la ricorrente, che il Berra, avendo il potere di trattare la cessione anche delle quote dei propri soci ed avendo lo stesso accettato la proposta formulata dal P., il contratto di cessione delle quote si era realizzato e concretizzato, con il conseguente diritto dell’agenzia di percepire la cd. mediazione, essendo a tal fine sufficiente la stipula del contratto preliminare senza che sia necessaria la conclusione del contratto definitivo e l’effettiva esecuzione dello stesso.

1.4. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, nella mediazione immobiliare, anche la semplice attività consistente nella reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione.

1.5. La Centro Investimento Case, quindi, ha maturato il diritto alla provvigione per il solo fatto di aver intermediato l’operazione, a prescindere dal fatto che la stessa non sia andata a buon fine, per causa peraltro ad essa non imputabili.

1.6. La corte d’appello, invece, ha concluso la ricorrente, non ha compreso che una cosa è la conclusione o la mancata conclusione dell’affare, altra cosa è il diritto alla provvigione per l’attività effettivamente svolta dalla stessa, indipendentemente dai motivi, ad essa del tutto estranei, che hanno condotto alla mancata conclusione dell’affare.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. La ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, finisce, in realtà, per sollecitare la Corte ad una inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie. La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di prova presuntiva, costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che le trattative tra il P. ed i titolari delle quote oggetto della proposta d’acquisto si erano arrestate ad una fase ancor precedente rispetto alla formazione di un preliminare del preliminare, trattandosi, piuttosto, di una mera puntuazione di una trattativa ancora in corso senza che possa dirsi sorto alcun vincolo tra le parti alla conclusione dell’affare.

2.3. Ed una volta accertato – come la corte ha ritenuto

senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per aver completamente omesso di esaminare una o più circostanze decisive – che nessun affare era stato concluso in conseguenza dell’attività svolta dal mediatore, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione delle norme di legge invocate, la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda con la quale l’agenzia aveva chiesto la condanna del P. al pagamento della provvigione.

2.4. Questa Corte, in effetti, ha più volta affermato che la conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, richiede il compimento di un’operazione di contenuto economico che si risolva in un’utilità di carattere patrimoniale e, cioè, di un atto (che può assumere anche le forme del preliminare del preliminare: Cass. n. 923 del 2017, in motiv.) in virtù del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno: non essendo, certo, sufficiente la mera presentazione, per il tramite del mediatore, di una proposta di acquisto che il venditore non abbia accettato (Cass. n. 24397 del 2015, in motiv., con riferimento ad una proposta di acquisto fatta per il tramite dell’agenzia immobiliare ed accettata dalla controparte e qualificata come contratto preliminare di vendita).

3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

 

 

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