Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14080 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 08/07/2016), n.14080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16941-2013 proposto da:

M.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAEARELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI SCUDIER, LUCIA CASELLA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO ZENATTO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Scafarelli Lidia difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Mauro Zenatto difensore del controricorrente

dopo la discussione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Padova, conseguente alla proposizione da parte di M.L., nei confronti di M.N., di domanda di accertamento della simulazione dell’atto di divisione intercorso tra le parti e avente ad oggetto un negozio sito in (OMISSIS) al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva dell’immobile, come da scrittura privata sottoscritta dalla convenuta, il giudice adito, nella resistenza di M.N., che formulava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’impossibilità di concludere un contratto di compravendita del suddetto immobile a seguito della trascrizione della domanda giudiziale, con sentenza n. 243 del 2007, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale della convenuta.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello M.L., lamentando l’erroneità della decisione del giudice di prime cure per non avere valorizzato l’idoneità della scrittura privata a valere quale controdichiarazione della controparte, attestante la natura simulata della divisione, e, nella resistenza dell’appellata, la Corte di appello di Venezia, ritenuta la fondatezza del gravame, con sentenza n. 1072 del 2013 (notificata il 10 giugno 2013) accoglieva la domanda attorea, riformando la decisione di primo grado.

Con ricorso notificato il 2 luglio 2013 M.N. ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte di appello di Venezia prospettando un unico motivo di ricorso, con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c..

L’intimato M.L. ha resistito con controricorso.

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la reiezione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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