Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14080 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29021/2012 R.G. proposto da:

Metro Edil s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico

D’Arrigo, con domicilio eletto in Roma, via M. Prestinari 13, presso

lo studio dell’avv. Paola Ramadori;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, depositata il 14 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole per la contribuente in relazione avviso di accertamento, con il quale fu furono accertati, per l’anno 2003, maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili;

che il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, cui la Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso;

che il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per carenza degli elementi essenziali del provvedimento, carenza tale da pregiudicare l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del decisum;

che il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronuncia, per non avere il giudice statuito sulla domanda di nullità dell’avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, tempestivamente dedotta;

che il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronuncia, per non avere il giudice statuito sulla domanda di illegittimità delle sanzioni irrogate per carenza dei presupposti;

che il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la Ctr riconosciuto nei mutui stipulati dagli acquirenti degli immobili, pur se i relativi importi contrastavano con i dati Omi e con la perizia asseverata prodotto dalla contribuente, i requisiti di gravità precisione e concordanza idonei a giustificare l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi;

che il quinto motivo di ricorso deduce la medesima questione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

che motivi di ricorso, in disparte l’evidente profilo di inammissibilità derivate dalla tecnica usata nell’esposizione in quanto caratterizzata dalla integrale e reiterata trascrizione degli atti processuali (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180 Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527), sono infondati, per le ragioni di seguito indicate:

– quanto al primo motivo, perchè la sentenza rende perfettamente comprensibili le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dalla Ctr;

– quanto al secondo e al terzo motivo, perchè la relazione logica esistente fra le deduzioni a cui è riferito l’omesso esame e la decisione è tale da rendere applicabile nella specie la regola del c.d. rigetto implicito, ravvisabile, appunto, quando, pur in assenza di una una specifica argomentazione, “la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011): tale incompatibilità è sicuramente riscontrabili nella specie tanto per la deduzione cui si faceva valere la nullità dell’avviso, quanto per quella cui si deduceva l’illegittimità delle sanzioni;

quanto al quarto motivo, perchè esso non deduce una violazione di legge, ma censura la valutazione positiva (di merito) della Ctr sulla idoneità dei mutui accordati agli acquirenti a costituire, nella situazione probatoria che caratterizzava la fattispecie, elementi presuntivi idonei a sorreggere l’accertamento di maggiori ricavi;

quanto al quinto motivo, perchè nel censurare la scelta della Ctr di privilegiare i mutui pure in presenza di parametri discordarti (valori Omi, perizia di parte), la ricorrente chiede una inammissibile revisione del ragionamento decisorio, che è attività che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, “posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass. n. 11789/2005);

che si ritiene di poter aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte, lo scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente, a prescindere dai valori OMI, a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materie di onere probatorio (Cass. n. 26485/2016);

che, in conclusione, il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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