Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1408 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – rel. Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26787-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE

22, presso lo studio degli avvocati STEFANO GATTAMELATA, RENZO

CUONZO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2017/ApCom COLLEGIO D’APPELLO DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI, depositata il 20/04/2017 RIC. N. 12/2016/ApCom XVII

legislatura;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. il Collegio d’Appello della Camera dei Deputati, con la sentenza n. 6 del 20 aprile 2017 ha confermato la sentenza pronunciata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera che aveva rigettato la domanda proposta da S.A., assistente parlamentare della Camera, volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, previo annullamento del diniego opposto alla sua istanza e annullamento parziale del decreto di collocamento a riposo;

2. il S. ha impugnato, con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a due articolati motivi, la sentenza del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati;

3. ha chiesto che, previa affermazione della giurisdizione, ed eventualmente previa disapplicazione o annullamento dell’art. 12 del Regolamento della Camera dei Deputati, ovvero previa proposizione di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati, sia cassata, ovvero annullata, la sentenza impugnata e sia riconosciuto il diritto di esso ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute con condanna della Camera dei Deputati al pagamento della somma corrispondente a detto titolo ed al risarcimento del danno; in via subordinata ha chiesto che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio;

4. l’Amministrazione della Camera dei Deputati, ha resistito con tempestivo controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

in via preliminare:

il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali (cfr. infra p. n. 18 di questa ordinanza) si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

nel merito:

5. nella premessa ai motivi in cui si articola il ricorso in esame, il ricorrente assume l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 26934 del 2014;

6. il ricorso è inammissibile;

7. con le ordinanze rispettivamente del 19 dicembre 2014 e del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte avevano sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti;

8. successivamente alla proposizione del ricorso in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 13 dicembre 2017 n. 262, che ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate;

10. la Corte Costituzionale ha affermato che l’autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale;

11. come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 25211/2020, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 1720/2020, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez.Un. N. 10775/2018; Cass. sez. lav. n. 21972/2018) nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017 sono altresì contenute le seguenti significative precisazioni:

12. a) i collegi dell’autodichia, benchè siano “interni” all’organo costituzionale di appartenenza e quindi estranei all’organizzazione della giurisdizione, tuttavia sono tenuti al rispetto della “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, essendo questa una scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che non può conoscere eccezioni;

13. b) i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie loro attribuite come del resto, in relazione alla funzione del giudicare, impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3,24,101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia;

14. c) presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;

15. d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano stati configurati quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicchè avverso le loro decisioni non è neppure ipotizzabile il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell’autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti;

16. e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio;

17. la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlamentari “maggiori” e “minori”, integrati da atti ad essi equiparati, come le delibere dell’Ufficio di Presidenza è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall’art. 111 Cost., comma 7;

18. sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale questa Corte ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, privo di giurisdizione, ed hanno aggiunto che, d’altra parte, “eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge cui i regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio possono essere evidenziati davanti agli organi dell’autodichia stessa (Cass. Sez. Un. 25211/2020, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 1720/2020, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez.Un. N. 10775/2018; Cass. sez. lav. n. 21972/2018);

19. i principi innanzi richiamati sono applicabili anche alla fattispecie in esame poichè la decisione impugnata è stata resa dal Collegio d’Appello della Camera dei Deputati, organo di autodichia, interno all’organo costituzionale Camera dei Deputati, estraneo all’organizzazione della giurisdizione;

20. in conclusione, il ricorso per cassazione avverso la decisione n. 6 del 2017 del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati va dichiarato inammissibile;

21. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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