Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1408 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31603/2006 proposto da:

M.F.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato BARBIERI LUIGI giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AVIVA ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 199/2005 del TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA

VETERE SEDE DISTACCATA DI PIEDIMONTE MATESE, emessa il 25/10/2005,

depositata il 25/10/2005, r.g.n. 121/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rileva, il M. citò in giudizio la compagnia Commerciai Union Insurance perchè fosse dichiarato il suo diritto di assicurare per la R.C. auto un veicolo intestato a sua madre (che egli sosteneva da lui stesso abitualmente condotto) mediante polizza a se stesso intestata per altro veicolo di sua proprietà (e, dunque, con la medesima classe di merito); la domanda, accolta dal G.d.P. di Piedimonte Matese, è stata respinta dal Tribunale di S. Maria C.V.;

il M. propone ora ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi e non si difende l’intimata compagnia;

osserva, il primo motivo sostiene che la domanda non concerneva la stipula di un nuovo contratto a favore di terzo, bensì il riconoscimento del diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non è proprietario del veicolo ma ne è solo il conducente;

il secondo motivo sostiene la violazione dell’art. 1469 bis c.c. e segg., in quanto sarebbe vessatoria per il consumatore la clausola che impedisce di assicurare mediante la medesima polizza (e la medesima classe di R.G. merito) una vettura altrui ma pur sempre in uso del conducente;

il terzo motivo censura la scorrettezza processuale della controparte;

il quarto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;

i motivi, che non fanno che ripetere quanto già sostenuto nei giudizi del merito, sono infondati in quanto il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sè intestata il veicolo in proprietà altrui, è passato all’interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l’assicurato la pretesa vantata;

ha, altresì, con motivazione congrua e logica, escluso la natura vessatoria delle condizioni di contratto, sia a norma dell’art. 1341 c.c., sia a norma dell’art. 1469 bis c.c. e segg.;

quanto alla condanna alle spese dei giudizi di merito, essa è legittima conseguenza della soccombenza dell’attore;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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