Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1408 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1408 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 19/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 22330-2015 proposto da:
BURATTI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ROBERTO RIGHI e GIUSEPPE MORBIDELLI;
– ricorrente –

contro
– PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA;

intimata

avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE DEI CONTI – I^
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA,
depositata il 20/04/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Roberto Righi.
FATTI DI CAUSA
Umberto Buratti, sindaco del Comune di Forte dei Marmi, ha proposto
ricorso per ragioni di giurisdizione avverso la sentenza n 276/2015
della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei
Conti, con la quale è stato condannato a risarcire il danno cagionato
all’ente territoriale per la gestione dello spazio espositivo del locale
Palazzetto dello Sport, pregiudizio pecuniario concretizzatosi nella
concessione delle relative aree,- per gli anni 2008-2011- a condizioni
non eque , in quanto il canone concordato sarebbe stato inferiore al
costo sostenuto dal Comune per i relativi allestimenti, con
corrispondente perdita patrimoniale per l’ente pubblico.
La sezione centrale di appello, aveva in particolare respinto il motivo

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nonchè contro

relativo alla giurisdizione – proposto in relazione alla ritenuta
insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
dell’amministrazione, attinenti alle concrete modalità di gestione
dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport, asseritamente rientranti nella
“riserva di amministrazione” non sindacabile nel merito, giusta

n.20, -siccome novellato dall’art 3 del decreto legge 23 ottobre 1996
n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639- argomentando
in contrario che la insindacabilità nel merito sancita dall’anzidetta
norma non avrebbe comunque privato la Corte contabile della
possibilità di controllare la conformità a legge dell’attività posta in
essere dagli amministratori, anche sotto il profilo funzionale, vale a
dire in relazione alla congruità dei singoli atti compiuti , rispetto ai
fini imposti dal legislatore, giusta quanto disposto in via generale
dll’art 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Parte ricorrente denuncia il mancato rispetto dei limiti della
giurisdizione contabile, derivato dalla violazione dell’art 1, comma
primo, della legge 14 gennaio 1994 n.20, come modificato dall’art 3
del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con legge 20
dicembre 1996 n. 639, assumendo che il giudice contabile avrebbe
compiuto un non consentito sindacato ex post della scelta compiuta
dal Comune in relazione all’utilizzo con finalità espositive del
Palazzetto dello Sport, attraverso un’analisi “pura e semplice” della
economicità di tale scelta, ponendo a raffronto i costi sostenuti dal
Comune per i relativi allestimenti e le somme corrisposte dagli
organizzatori degli eventi con riferimento agli anni 2008-2011 , senza
dunque considerare i riflessi positivi che, giusta perizia depositata nel
giudizio contabile, sarebbero derivati in termini di “promozione del
territorio e delle attività artistico-culturali ivi presenti “. Rileva il
ricorrente che nella fattispecie si sarebbe al di fuori dell’ipotesi di

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quanto stabilito dall’art 1, comma 1°, della legge 14 gennaio 1994

attività estranea ai fini istituzionali dell’ente che, giusta in prevalente
indirizzo di legittimità – richiamato dallo stesso giudice contabile costituisce il limite esterno, oltrepassato il quale si attiva il sindacato
amministrativo-contabile esteso anche alle attività discrezionali
dell’ente pubblico.

viziata da intima contraddizione logica là dove assume, sia pure in via
teorica, la censurabilità di scelte discrezionali dell’amministrazione
pubblica, a condizione che la valutazione tra azioni intraprese e fini
perseguiti venga ad essere compiuta al momento della emissione del
provvedimento – e dunque: ex ante – salvo poi ad argomentare il
concreto “rientro” economico della concessione dello spazio espositivo
a costo “zero” per i privati, in ragione della maggiore visibilità
turistica e culturale del territorio, dunque introducendo una
prospettiva ex post.
3 – Più in generale deve darsi adesione all’indirizzo di queste Sezioni
unite , a mente del quale “( “L’insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla
giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a
ogni possibile controllo. L’insindacabilità nel merito sancita all’art. 1,
comma 1, I. n. 20 del 1994, infatti, non priva la Corte dei conti della
possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività
amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale, in
ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini
imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite
all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica
amministrazione è l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia
ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. La
Corte dei conti, quindi, nella sua qualità di giudice contabile, può
verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini
dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del
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2 – Giudica il Collegio che la logica sottesa al motivo in esame è

potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce
espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso
salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1,
comma 1, I. n. 241 del 1990, stabilisce che l’esercizio dell’attività
amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia,

cui all’articolo 97 cost., e rilevanti non solo sul piano della mera
opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa.
…”così Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016 n. 10814
3 – A ciò si aggiunga che la sentenza della Corte contabile non ha
sottoposto a critica la scelta del Comune di assegnare spazi ed aree di
proprietà pubblica per l’organizzazione di fiere ed esposizioni da parte
di private, quanto l’astratta idoneità della stessa a realizzare gli
interessi della comunità, ponendo a raffronto le modalità esecutive in
passato adottare con quelle oggetto di indagine , evidenziando : a per l’anno 2008 e per l’anno 2010, che una delle imprese (per il
2008: l’unica impresa) aggiudicatarie si sarebbero costituite dopo
l’aggiudicazione; b – per gli eventi del 2011 che l’aggiudicazione era
avvenuta in favore degli aggiudicatari dell’anno precedente ( per il
predetto anno accertamenti della Guardia di Finanza avevano
evidenziato l’assenza di altre offerte, in risposta all’invito ad offrire
emanato dal Comune); c – che una società che si era aggiudicata
l’area – per un anno- avrebbe visto come socio costituente un
componente del Consiglio comunale.
4 – In questa prospettiva la valutazione che, certo essendo il mancato
introito determinato in passato dal canone concessorio, sarebbe stato
del tutto aleatorio il ritorno sperato, costituiva solo l’emergenza
storica della eterogenesi dei fini perseguiti rispetto a quelli
istituzionali.
5 – Il ricorso pertanto deve dirsi inammissibile in quanto avente ad
,

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costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di

oggetto un’attività di valutazione che rientra appieno nell’ambito
cognitivo della Corte Contabile
6 – Alla declaratoria di inammissibilità non consegue una pronunzia
sulle spese, essendo la Procura Generale contabile parte solo in senso
formale. Dal momento che il ricorso è stato notificato il 14 settembre

vigore della legge 24 dicembre 2012 n 228 che ha modificato l’art 13
del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sussistono i presupposti per porre a
carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo
unificato dovuto per il ricorso, in applicazione dell’ art.13, comma 1
quater, del citato d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2017 nella camera di consiglio
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Il Consigliere estensore
Dr. Bruno Bianchini

Il Presidente/t’
Drj.enato Rordorf

Z,

2015, dunque oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in

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