Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1408 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27950/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ITALO DOGLIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9207/48/2014 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

RVGIONALE di NAPOLI, emessa il 09/10/2014 e depositata il

27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Italo Doglio, per il controricorrente, che chiede

che sia rinviata alla CTR; Il difensore chiarisce su richiesta del

Presidente che per l’anno di imposta e la medesima imposizione pende

altro giudizio che coinvolge tanto la Società quanto i singoli soci

compreso l’odierno ricorrente; il giudizio pende, con udienza

fissata al 20/01/2017, dinanzi alla CTR di Cagliari a seguito di

annullamento con rinvio della S.C.. L’Avvocato Doglio si riporta

quindi al ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito di Ro.Ag., quale socio della società Vitex sas. L’accertamento è stato fatto inizialmente a carico della società, ed a seguito del riscontro di ricavi non contabilizzati da parte di quest’ultima, rideterminato il reddito sociale, è stato altresì rideterminato quello dei soci.

R. ha proposto ricorso, così come ha fatto la società.

La CTR ha preso atto che in appello l’avviso di accertamento nei confronti della società è stato annullato, e dunque, ritenendo pregiudiziale tale accertamento rispetto al socio, il cui reddito da partecipazione dipende da quello imputato alla società, ha annullato altresì l’avviso fatto al ricorrente socio.

L’Agenzia delle Entrate con due motivi contesta questa decisione.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 2909 c.p.c., asserendo che l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società può consentire un annullamento a favore del socio, solo quando sia passato in giudicato, mentre nel caso in esame la sentenza di appello non era ancora definitiva ma soggetta a gravame. Inoltre, ed è censura oggetto del secondo motivo, proprio perchè la causa pregiudicante (quella riguardante la società) ancora pendeva, il giudice di merito (quello della causa riguardante il socio, ossia quello che ha emesso la sentenza impugnata) avrebbe dovuto sospendere ex art. 295 c.p.c., il giudizio riguardante la causa pregiudicata.

I motivi sono fondati, e possono esaminarsi congiuntamente.

Va rilevato che nelle more, la sentenza di appello che ha annullato l’avviso di accertamento) verso la società è stata a sua volta annullata da decisione della Corte di Cassazione n. 4582 del 2015, cosi che la ragione che fa da fondamento alla sentenza impugnata è venuta meno.

Ad ogni modo, solo il giudicato sulla causa pregiudicante relativa alla società può consentire una pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento che riguarda il socio, mentre non può riconoscersi effetto riflesso ad una decisione ancora non definitiva.

Invero, l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo (Sez. 6, n. 4485 del 2016; Sez. 6 n. 23323 del 2014).

Così che la decisione impugnata, ritenendo invece dotata di efficacia riflessa una sentenza non ancora definitiva, e non avendo sospeso invece il giudizio pregiudicato da tale sentenza in attesa che quest’ultima passasse in giudicato, ha violato la suddetta regola.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al fine di verificare l’esistenza dei presupposti della sospensione ex art. 39 novellato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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