Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VARESE AUTOGRU’ DI LUIGI & FABIO POLITA SNC, (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti sig.ri P.L. e F.,

elettivamente i domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 13, presso lo

studio dell’avvocato PITTALUGA GIANRICO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SOLETTA PAOLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti dr.ssa M.R. e dr. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2344/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione 4^ civile, emessa il 21/09/2005, depositata il 10/10/2005;

R.G.N. 241/2003 + 364/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;:

udito l’Avvocato PITTALUGA GIANRICO;

udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO (per delega Avv. SPADAFORA

GIORGIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/10/2005 la Corte d’Appello di Milano, decidendo sui gravami interposti dalla società Varese Autogrù s.n.c. (in via principale) nonchè dal sig. L.A. (in via incidentale), in parziale riforma della pronunzia Trib. Varese 20/12/2001 dichiarava la concorrente responsabilità nella misura del 60% di quest’ultimo e del 40% della prima nella causazione di sinistro avvenuto il 18/9/1989, allorquando il L. veniva colpito da albero di notevoli dimensioni che stava tagliando per conto dell’impresa individuale C.L. di (OMISSIS) nella locale via (OMISSIS), con l’ausilio di una gru, in conseguenza del quale subiva l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del terzo distale.

La corte di merito rideterminava, per l’effetto, i l’ammontare del risarcimento spettante al L., rigettando per altro verso la domanda di rivalsa spiegata dalla società Varese Autogrù s.n.c. nei confronti della compagnia assicuratrice R.A.S. s.p.a., stante la ritenuta estraneità del sinistro all’oggetto della stipulata polizza assicurativa RCT e/o RCO. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Varese Autogrù s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso le società R.A.S. s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia interpretato la clausola di polizza erroneamente intendendola nel senso che “il termine carico e scarico ricomprenderebbe il sollevamento ed escluderebbe invece il blocco, la tensione e la trazione”, a tale stregua attribuendovi “il significato di un segmento di attività mentre la comune accezione e il senso più logico che si rileva dalle parole in connessione di “carico e scarico in genere” è quella di una attività determinata da una forza che sollecita una qualsiasi struttura, avendo preliminarmente vinto la forza di gravità, sollevandola dal suolo o spostandola da una precedente posizione o impedendone la caduta o rilanciandola gradatamente fino alla deposizione. Non può esservi infatti carico e quindi sollevamento o scarico e quindi rilascio o rilascio graduale o deposizione se prima non vi è stato blocco, tensione e trazione”.

Lamenta l’illogicità della ricostruzione della volontà negoziale operata dai giudici di merito nel senso che le parti “intendessero assicurare il rischio di segmenti di attività”.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, avendo “la Corte ricompreso nel concetto di carico anche quello generico di sollevamento ed avendo tuttavia escluso il concetto di “sollevamento occasionale e poco più che istantaneo” sulla considerazione che tale fatto storico fosse stato evidenziato e certificato da due successive CTU ma, in realtà, dovendosi escludere che il sollevamento sia stato occasionale e poco più che istantaneo, così non essendo stato mai definito dalle CTU nè in alcun modo risultante in atti, è innegabile che l’esito del giudizio, con certezza e non solo per mera attendibilità, sarebbe stato del tutto differente se il sollevamento, che vi è stato effettivamente, fosse stato definito tale e non invece fosse stato arbitrariamente aggettivato e quindi logicamente distorto”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v. Cass. 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2C03, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per “senso letterale delle parole” va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Se è vero che l’elemento letterale assume funzione fondamentale, il giudice, nel rispetto del cd. principio del gradualismo (v. Cass., 19/5/2011, n. 10998; Cass., 30/5/2007, n. 12721), deve allora fare se del caso ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1367 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., che, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi alla relativa causa concreta, debbono essere invero correttamente intesi quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998).

Il primo di tali criteri (art. 1367 c.c.) consente infatti di accertare il significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta.

Il secondo (art. 1366 c.c.), che quale criterio d’interpretazione del contratto si specifica nel significato di lealtà (sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi ovvero nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte: v. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consente di dare ingresso ad interpretazioni caviliose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali invero non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), e a tale stregua pertanto deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr. in particolare, con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Orbene, in esplicazione dei propri poteri (cfr. Cass., 19/9/2007, n. 19367; Cass., 27/1/2006, n. 1754), la corte di merito ha fatto luogo, dandone atto nella pur sintetica motivazione, ad interpretazione della clausola de qua in termini invero consentanei con i suindicati principi, facendo applicazione dei criteri dell’interpretazione letterale e globale (art. 1362 c.c.) nonchè sistematica (art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali, come pure di quelli dell’interpretazione funzionale (art. 1367 c.c.) e secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.) del contratto di assicurazione de quo, pervenendo alla conclusione che l’attività di ausilio al taglio nella via cittadina di albero di alto fusto, per la quale il macchinario era stato nel caso noleggiato, è invero estranea a quella di carico e scarico nell’ambito di lavori edili, la copertura dei cui rischi lo stipulato contratto di assicurazione in argomento era funzionalmente volto a tutelare.

Il ricorrente censura l’interpretazione della clausola e del contratto operata dal giudice denunziando vizio di motivazione asseritamente affettante l’impugnata sentenza, movendo altresì censura di violazione dei criteri d’ interpretazione ex art. 1362 c.c., limitandosi ad argomentare sul mero piano della lettera della “clausola del contratto di assicurazione RCT e/o RCO tra Ras S.p.a. e Varese Autogrù S.n.c.”.

Soffermandosi in particolare sull’inciso “operazioni di carico e scarico in genere”, sostiene che il termine “carico” non può invero intendersi come ricomprendente l’attività di “sollevamento” e non anche quelle di “blocco”, di “tensione” e di “trazione”, sicchè erroneamente”la Corte di merito attribuisce a “carico e scarico” il significato di un segmento di attività mentre la comune accezione e il senso più logico che si rileva dalle parole in connessione di “carico e scarico in genere” è quella di una attività determinata da una forza che sollecita una qualsiasi struttura, avendo preliminarmente vinto la forza di gravità, sollevandola dal suolo o spostandola da una precedente posizione o impedendone la caduta o rilasciandola gradatamente fino alla deposizione. Non può esservi infatti carico e quindi sollevamento o scarico e quindi rilascio o rilascio graduale o deposizione se prima non vi è stato blocco, tensione e trazione. Sarebbe dunque illogico e impensabile, a seguire la prospettazione del Giudice, che le parti intendessero assicurare il rischio di segmenti di attività. Il ragionamento del giudice di appello appare dunque viziato nel suo processo logico per l’uso improprio e non corretto dei criteri ermeneutici indicati dall’art. 1362 c.c.”.

Perviene quindi a concludere nel senso che “il corretto uso dei criteri interpretativi indicati dall’art. 1362 c.c. sarebbero stati da soli sufficienti ad individuare, nel modo … evidenziato, la comune intenzione delle parti e cioè quella di garantire l’attività in genere svolta da una autogrù, con la conseguenza, in caso di sinistro di tale natura, che la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto manlevare e tenere indenne l’assicurato”.

Emerge peraltro con tutta evidenza come il ricorrente in realtà trascuri di riguardare l’interpretazione letterale della clausola alla stregua dei criteri – oltre che di interpretazione globale (art. 1362 c.c.) e sistematica (art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali- in particolare dell’interpretazione funzionale (art. 1367 c.c.) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), intesi nei termini sopra esposti, tentando di accreditare un risultato ermeneutico invero palesemente in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del contratto di assicurazione de quo, che è quella di assicurare la copertura dei rischi da danno a terzi nell’esecuzione di prestazioni della Varese Autogrù s.n.c. rientranti nell’attività sociale sua propria e dalla medesima normalmente svolta, e non anche dei rischi relativi ad ipotesi di impiego di carattere viceversa eccezionale e rispetto ad essa estranei, come appunto quella di ausilio al taglio dell’albero nella specie posta in essere.

Risulta a tale stregua superfluo, deve altresì sottolinearsi, il richiamo al principio da questa Corte del pari più volte affermato in base quale, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto entrambi i più sopra cennati profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v.

Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

A fronte dell’interpretazione senz’altro logica e corretta della clausola e del contratto nel caso offerta dalla corte di merito, quella prospettata dall’odierno ricorrente si rivela infatti, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, niente affatto plausibile.

All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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