Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20379-2020 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GRILLO CARMELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.B., proveniente da terra nigeriana (Agbor), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze sezione di Perugia, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 9 settembre 2019, il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso.

2. – Il richiedente ha impugnato tale decisione avanti alla Corte di Perugia. Questa, con sentenza depositata in data 11 maggio 2020, ha respinto l’appello.

La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che nella specie non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto di rifugio: il racconto effettuato, oltre a manifestarsi di tratto generico e di contenuti inattendibili, non presentava situazioni espressive di pericolo di persecuzioni personali.

Con riferimento alla protezione sussidiaria, il giudice ha poi rilevato che il richiedente non ha dedotto la sussistenza, in fattispecie, di alcuna delle situazioni prese in considerazione dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Non sono emersi – ha annotato ancora la Corte territoriale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria – profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3. – Avverso questa pronuncia O.B. ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 8 settembre 2020, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″, ove fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorrente rimprovera alla Corte di Appello: (i) col primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e Dir 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), in relazione al giudizio di non credibilità effettuato; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per mancato rispetto del dovere di cooperazione istruttoria; (iii) col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in materia di protezione umanitaria.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo di ricorso non vengono a confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di Appello a supporto delle proprie decisioni.

Questa, in particolare, ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto di rifugio anche richiamando (al di là dell’inattendibilità del racconto) l’oggettiva assenza di profili potenzialmente persecutori nella vicenda a cui il richiedente si è riportato: questa ratio non è stata contestato dal ricorrente. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte territoriale ha constatato che il richiedente non aveva allegato, nel suo atto di appello, alcuna delle situazioni assunte dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 a base della sua richiesta: anche questa ratio non risulta contestata nei motivi esposti nel ricorso.

Il terzo motivo, afferente alla protezione umanitaria, si esaurisce, poi, nell’asserzione che il “ricorrente ha dimostrato un grande desiderio di integrarsi, come dimostrato anche dai documenti prodotti in copia in allegato nell’atto di appello”. Con la conseguenza che il motivo si manifesta generico al punto da risultare sostanzialmente inapprezzabile.

6. – Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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