Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19010-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, via U. Bassi n.

3 presso lo studio dell’avv. Roberto Masiani, rappresentata e difesa

dall’avv. Lazzari Silvestro per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1416/2005 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 22/06/2005; Rgn. 3376/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Giovanni Gentile, per delega dell’avv. Pessi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Abbritti Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. chiedeva al giudice del lavoro di Brindisi di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 13.11.98- 31.1.99 ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Rigettata la domanda e proposto appello dalla richiedente, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 22.6.05, accoglieva l’impugnazione. Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto, con instaurazione fin dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, successivamente illustrato con memoria.

Rispondeva con controricorso S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:

1.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito (motivi primo e secondo);

2.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., ai fini dell’accertamento dell’aliunde perceptum, in quanto la Corte di merito, quantunque richiestane, ha omesso di provvedere circa l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi (motivo terzo).

Il ricorso è infondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

Quanto ai motivi primo e secondo, sintetizzati sub 1), la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 13.11-31.1.99, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de quo.

E’ infondato anche il terzo motivo, sintetizzato sub 2), concernente la quantificazione del danno. La giurisprudenza ritiene che l’eccezione del datore di lavoro che il dipendente licenziato ha percepito reddito da altra occupazione, ovvero che colpevolmente non abbia evitato l’aggravamento del danno, non è oggetto di specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.

Pertanto, allorquando vi sia allegazione di fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame anche d’ufficio tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno subito dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. S.u.

3.2.98 n. 1099).

E’ stato, tuttavia, anche precisato che, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute dal datore a titolo di risarcimento è necessario che risulti provato non solo che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche quanto egli abbia percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno (Cass. 5.4.04 n. 6668). In ogni caso, spetta al datore il relativo onere probatorio, quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare proficua occupazione (v., fra le tante, Cass. 9.2.04 n. 2402 e 2.9.03 n. 12798).

Nel caso di specie non può ritenersi che il datore abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi esso limitato a dedurre in giudizio la mera possibilità che l’attore avesse espletato attività lavorativa retribuita ed a invitare il giudice a compiere al riguardo accertamento officiosi.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore antistatario di parte controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorar, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario avv. Silvestro Lazzari.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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