Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 08/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 08/07/2016), n.14079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15487-2013 proposto da:
P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI MONTEVERDE 25, presso lo studio dell’avvocato
CRISTIANO VESPRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO
PANNELLA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2058/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
26/03/2013, depositata 1’11/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In data 12 ottobre 2000, il Presidente del Tribunale di Roma, nel pronunciare sentenza di separazione giudiziale, assegnava a P. A., affidataria dei figli minori, la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito T.S..
Precedentemente, in data 25 febbraio 2000, l’assemblea condominiale aveva deliberato l’esecuzione di importanti lavori sull’edificio comprendente l’immobile assegnato alla ricorrente, per i quali il T. aveva pagato la somma complessiva di Euro 7.291,08.
Su istanza di quest’ultimo, il Tribunale di Roma, con decreto n. 19486 del 22 luglio 2002, ingiungeva alla P., in ragione del diritto di abitazione esercitato sull’immobile, la rifusione degli esborsi sostenuti dal T.. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione P.A., deducendo la natura straordinaria dei lavori e l’applicabilità al caso concreto delle norme sulla locazione.
Il Tribunale di Roma, tuttavia, rigettava l’opposizione con la sentenza n. 1500 del 2005, avverso la quale la soccombente interponeva gravame dinanzi la Corte di Appello di Roma, evidenziando che la delibera dell’assemblea condominiale e il contratto di appalto conseguente erano anteriori rispetto al provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Nella resistenza del convenuto, il giudice dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando la novità delle questioni proposte dall’opponente-appellante per la prima volta in sede d’appello.
Con ricorso notificato il 18 giugno 2013, P.A. ha domandato la cassazione del suddetto provvedimento, articolando un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 183 e 345 c.p.c., illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..
T.S. non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la reiezione del ricorso.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo molo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016