Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4059/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/02/2014 R.G.N. 658/2011.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da F.G., dirigente medico, nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria volta al ripristino della indennità di struttura semplice in godimento, previo annullamento della Delib. 21 maggio 2007, n. 162 e alla condanna della Azienda convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, morale, biologico e professionale;

2. la Corte territoriale ha rilevato che con la Delib. 21 maggio 2007, n. 162, l’Azienda Sanitaria di Palmi aveva disposto la sospensione della erogazione della indennità di struttura semplice perchè aveva accertato che in relazione ad alcune strutture, tra le quali anche i Consultori Familiari, mancava l’atto deliberativo attributivo di responsabilità ai dirigenti; ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto compiti propri di un incarico di direzione di struttura semplice, precisando che siffatta prova era tanto più necessaria in assenza dell’atto aziendale istitutivo dei Consultori Familiari come strutture dirigenziali semplici;

3. avverso questa sentenza F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

4. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale ritenuto che esso ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto la funzione di responsabile in capo di detto consultorio; deduce che: la Delib. n. 193 del 1999, attestava che esso ricorrente in relazione all’incarico provvisorio di responsabile del Servizio VII svolgeva le funzioni di coordinamento di tutti i consultori familiari; dalla deposizione del teste M. era emerso che esso ricorrente era il dirigente preposto a tutti i consultori compresi nel territorio della ASL di Palmi; il Commissario Straordinario in data 12.12.2003 con Delib. n. 317, lo aveva inquadrato come Dirigente medico dell’Area Territoriale Distrettuale UO Consultori Familiari – Disciplina Ostetrica e Ginecologia; dalla nota del 30.6.2005 a firma del teste M. emergeva che questi lo aveva indicato come Dirigente di struttura semplice atteso che svolgeva l’attività propria di tale funzione e che la stessa corrispondeva alle caratteristiche previste dal CCNL;

5. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per contrasto di giudicati” per non avere la Corte territoriale considerato che il ricorso analogo proposto dal suo collega S.R., responsabile del Poliambulatorio di (OMISSIS) era stato accolto dal giudice di appello;

6. con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè difetto di motivazione per travisamento dei fatti su un punto decisivo della controversia per non avere la Corte territoriale tenuto conto del motivo di gravame con il quale era stata eccepita l’avvenuta violazione da parte del giudice di primo grado del principio di non contestazione;

7. i tre motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè correlati alla natura delle funzioni svolte dal ricorrente, presentano plurimi profili di inammissibilità;

8. il primo motivo perchè: a) estraneo al rimedio impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nel testo oggi vigente e applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3.2.2014), consente la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione era le parti (Cass. SSUU N. 8054/2014); b) perchè il ricorrente sollecita la rivalutazione del materiale istruttorio, rivalutazione inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014, Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007), e perdippiù, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, senza nemmeno riprodurre nel ricorso, le delibere e gli atti richiamati nelle prospettazioni difensive sviluppate nel motivo, atti non allegati al ricorso e di cui non è specificata la sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

9. il secondo motivo perchè: a) non risulta chiarita la ragione del denunciato contrasto di decisioni, di cui nemmeno risulta dedotto il passaggio in giudicato, rese dalla Corte territoriale in relazione a fattispecie che lo stesso ricorrente indica differenti; b) le censure sollecitano, come nel primo motivo, la rivalutazione del materiale istruttorio e sono riferite a decisioni non riprodotte nel ricorso, non allegate a quest’ultimo e di cui non è indicata la sede di produzione processuale (cfr. p. 8 lett. b) di questa sentenza);

il terzo motivo perchè: a) il ricorrente, al di là del titolo della rubrica nel quale è dedotta anche la violazione dell’art. 342 c.p.c., imputa alla sentenza impugnata vizi motivazionali (omessa motivazione su “un punto decisivo” della controversia costituito dalla eccepita violazione da parte del giudice di primo grado del principio di non contestazione) estranei, come già affermato nel p. 8 lett. a) di questa sentenza, al mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) ove pure riferita al mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la censura è comunque inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre nel ricorso una parte dell’atto di appello, omettendo di allegarlo e di indicarne la specifica sede di produzione, in violazione degli oneri imposti dall’art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 19048/2016);

10. il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, pur dovendo precisarsi, che la Corte territoriale, nel ritenere irrilevante la mancanza dell’atto aziendale organizzativo istitutivo dei Consultori Familiari come strutture organizzative semplici, ha disatteso i principi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. 27400/2018, 4812/2019, 92/2019) secondo cui in materia di dirigenza sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l’atto aziendale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione al dirigente del trattamento economico correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall’Azienda Sanitaria;

11. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la Azienda Sanitaria non ha svolto alcuna attività difensiva (è rimasta intimata);

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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