Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14079 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14079 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Ricorrente
Contro
Delva Daniela Babayanz Dicran Leone, Babayanz Stefano
Intimati
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 84/2011/14
depositata il 30/9/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Delva Daniela Babayanz Dicran Leone, Babayanz Stefano
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe,
recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 477/2012
contro la sentenza della
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/06/2013
CTP di Milano 149/35/2010 che aveva respinto accolto
il ricorso avverso il di-
niego di rimborso IVA
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto
gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
18/4/2013 per
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio senza una disamina dei motivi di appello.
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione avendo la CTR
omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardività del ricorso , sollevata in primo
grado e riproposta in appello
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92
laddove la CTR ha esaminato il merito della questione.
Fondato è il secondo motivo di ricorso non avendo la CTR adottato alcuna decisione
in ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cass
a sentenza impu-
gnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione i Ila C R della Lombardia.
Così deciso in Roma, 18/4/2013
Il Pres iente
Cicala
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.