Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14078 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24795-2006 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI S. ANTONIO ABATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 22 7,

presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ANIELLO RAFFAELE, giusta delega a margine del

controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5262/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/09/2005 R.G.N. 10163/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

Udito l’Avvocato D’ANIELLO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, depositato in data 27.3.1993, D.N., premesso di aver stipulato, in qualità di ingegnere, una convenzione con il Comune di Sant’Antonio Abate per l’espletamento di compiti attinenti alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, esponeva che sebbene nella convenzione fosse stato previsto il suo compenso parametrato alla retribuzione dei dipendenti inquadrati nel nono livello del CCNL di settore, aveva ricevuto delle somme inferiori all’importo dovutogli.

Chiedeva pertanto la condanna del Comune al pagamento della somma di L. 52.298.727, oltre accessori.

Istauratosi il contraddittorio, il Comune convenuto contestava la fondatezza della domanda e proponeva domanda riconvenzionale assumendo l’inadempimento del ricorrente e chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di L. 60.000.000 a titolo di risarcimento del danno.

Con sentenza depositata il 16.12.1996 il Pretore adito dichiarava la nullità del ricorso e della domanda riconvenzionale per estrema genericità degli elementi di fatto posti a fondamento delle relative pretese.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 28.9.2000, in sede di gravame a seguito degli appelli, principale ed incidentale, proposti dalle parti, confermava la decisione pretorile.

A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte cassava la decisione impugnata.

Procedutosi alla riassunzione da parte del D. del giudizio e ricostituitosi il contraddittorio con il Comune che non riproponeva l’appello incidentale, con sentenza in data 12.7.2005 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.

In particolare rilevava la Corte che, versandosi in tema di contratto con la pubblica amministrazione, era necessaria la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, nel caso di specie, non avendo il ricorrente fornito la prova della stipulazione per iscritto del contratto in questione, e non potendosi invocare la dd. finzione di legittimità prevista dalla L. n. 187 del 1982, art. 4 per gli atti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’immediatezza degli eventi sismici, l’appello non poteva trovare accoglimento.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D. N. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Comune intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. e dei principi generali in materia di contratto della pubblica amministrazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., punto 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della insussistenza del requisito della prova scritta del contratto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., punto 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva proceduto all’esame completo ed esaustivo della documentazione, ed in particolare dello “schema di convenzione” sottoscritto dal Sindaco e, per accettazione, da esso ricorrente.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 57 del 1982, art. 4, convertito in L. 29 aprile 1982, n. 187, in riferimento all’art. 360 c.p.c., punto 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile la sanatoria prevista dall’art. 4 del suddetto decreto legge, atteso che tale norma individuava il periodo di tempo, dal 29.11.1980 al 31.10.1981, cui si riferiva l’applicabilità della sanatoria in questione, e nel quale rientravano tutti gli atti emessi dal Comune di Sant’Antonio Abate relativamente alla convenzione con esso ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come è noto, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente l’esistenza del cd. “schema di convenzione”, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto dello schema in parola, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), “il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi – che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (Cass. sez. Lav., 23.3.2005 n. 6225).

E pertanto il proposto gravame sul punto non può trovare accoglimento.

Infondato è il secondo motivo di gravame.

Ed invero, siccome correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale, non può operare nel caso in esame la ed. “finzione di legittimità” prevista dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, art. 4 per “gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria” e per “le erogazioni ed i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purchè diretti a realizzare le attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari alla collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici”. La norma in questione infatti si riferisce esclusivamente agli atti adottati dalla pubblica amministrazione nell’immediatezza dei ricordati eventi sismici, al fine di provvedere in via d’urgenza alle fondamentali ed improcrastinabili esigenze dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico (in tal senso, Corte cost., sent. n. 100 del 3.4.1987), e, pertanto, ha funzione convalidante dei soli provvedimenti amministrativi emanati per lo scopo suddetto, e non anche degli atti negoziali posti in essere dagli enti pubblici, sia pure in situazione di emergenza, ture privatorum (Cass. sez. 2, 15.6.1999 n. 5922).

La finzione di legittimità degli atti amministrativi introdotta dal predetto testo normativo, inoltre, trova il proprio limite nella circostanza che gli atti amministrativi siano, fra l’altro, diretti a soddisfare le esigenze primarie dei cittadini, concetto quest’ultimo che attiene alla necessità di provvedere, in via provvisoria e di emergenza, alla provvista di ricoveri ai cittadini o, più in generale, al reperimento dei mezzi di immediata sussistenza: di conseguenza, debbono ritenersi esclusi dall’ambito della finzione i provvedimenti diretti a realizzare assetti definitivi o almeno più duraturi, i quali non potrebbero essere logicamente differenziati – quanto alla loro inoppugnabilità – dal fatto di essere stati deliberati – come prescrive la norma – nel periodo di tempo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, e cioè che comportano effetti esplicantisi in un periodo di tempo che va più in là di quello suindicato; pertanto, il citato art. 4 non si applica ai provvedimenti finalizzati, come nel caso di specie, alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

Neanche sotto tale profilo il proposto gravame può pertanto trovare accoglimento.

Il ricorso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 24,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Raffaele D’Aniello, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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