Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14078 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14078 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro

Intimato

Cordova Claudio Leonardo

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 271/2010/8

depositata il 19/7/2010

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consi glio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis ;
Udito l’9,v0.

per il riwmffente/ per il contropitfórrente

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile ;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 24565/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

La controversia promossa da Cordova Claudio Leonardo

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n.47012012008 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. REE010101023 2006 per iva irpef e irap 2001

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto

del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo e secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’ara. 139 c.p.c. nonché il vizio di
motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 7
della L. 890/82 relativa alla notifica a mezzo posta, senza rilevare l’avvenuta notifica dell’atto a mezzo
di messo speciale dell’Amministrazione, nonché l’attestazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata al destinatario.
La censura è fondata in quanto la decisione impugnata fa riferimento alla normativa relativa alla notifica a mezzo posta senza considerare che nella specie l’atto di appello venne notificato a mezzo di
messo notificatore e dagli atti risulta l’avvenuta spedizione di lettera raccomandata.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le

spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 18/4/2013

Il residente
ano Cicala

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

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