Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14077 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

3, presso lo studio dell’avvocato INZERILLO ANTONIO, rappresentate e

difese dall’avvocato TEDESCHI GIUSEPPE giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A.M., E.M. ved. P., P.R.

(OMISSIS), P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LAMBIASE PASQUALE giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EREDI M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione 4^ Civile, emessa il 18/09/2006, depositata il 08/09/2006;

R.G.N. 3615/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I comproprietari M. chiesero la condanna dell’affittuario P. al rilascio del fondo rustico. Il Tribunale accolse la domanda degli attori e dichiarò prescritta la domanda riconvenzionale del convenuto tendente a conseguire l’indennità per i miglioramenti. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza poi cassata da questa S.C. (sent. n. 8071/01), la quale ha stabilito che il diritto dell’affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico all’indennità per miglioramenti apportati, prima dell’entrata in vigore della L. n. 11 del 1971 e L. n. 203 del 1982 (come nella specie), con il consenso del concedente, è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1591, 1632 e 1633 cod. civ., riferibili tanto al contratto di affitto a non coltivatore diretto, quanto a quello di affitto a coltivatore diretto, e non anche da quella di cui al successivo art. 1651, che disciplina, invece, l’indennizzabi-lità dei miglioramenti apportati senza il consenso del concedente.

La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, ha condannato i M. al pagamento in favore del P. di una somma di danaro a titolo di indennità per i miglioramenti del fondo.

Propongono ricorso per cassazione C. ed M.A. a mezzo di dieci motivi. Rispondono con controricorso gli eredi del P.. Le ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma che il giudizio a seguito di rinvio, interrotto per la morte di una degli eredi di uno degli originari attori ( D.M.M.), era stato riassunto ad opera del P. mediante regolare notifica a tutte le controparti. Sostiene, invece, che la notificazione non era avvenuta nei confronti del litisconsorte M.C., e ne deduce, dunque, la “estinzione del processo”, Il motivo è infondato. In primo luogo non è consentito alle ricorrenti lamentare il vizio del contraddittorio rispetto ad un’altra, parte processuale. In secondo luogo, M.C. s’è difeso nel giudizio, sicchè l’atto che si assume viziato ha comunque raggiunto il suo scopo, escludendo le conseguenze pretese dalle ricorrenti.

Il secondo motivo lamenta che il collegio del giudizio di rinvio la prova testimoniale fu ammessa da parte del collegio composto da un consigliere, il quale aveva svolto le funzioni di presidente del collegio che aveva emesso la sentenza poi cassata da questa S.C. Il motivo è infondato, in quanto il consigliere al quale fanno riferimento le ricorrenti non ha composto il collegio che ha reso la sentenza qui impugnata. Ad ogni buon conto, ogni questione di incompatibilità del membro giudicante (ma il consigliere in questione non ha emesso, come s’è detto, alcun giudizio) avrebbe dovuto essere preceduta dall’istanza di ricusazione, che nella specie non risulta essere stata proposta. Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità del quesito di diritto (richiesto a pena d’inammissibilità in ragione della data di deposito della sentenza:

8 settembre 2006), il quale contiene la mera affermazione secondo cui “il mancato rispetto da parte del giudice del rinvio del decisum della sentenza rescindente … comporta … nullità della sentenza ..”.

I motivi dal quarto al nono sono inammissibili perchè, per un verso, non sono assistiti da quesiti che consento l’immediata e diretta delibazione delle censure proposte e, per altro verso, si risolvono nella richiesta (attraverso la riproduzione di copiosa parte degli atti di causa) di una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

Altrettanto inammissibile è il decimo motivo, che si limita ad affermare che l’eventuale cassazione della sentenza impugnata comporterebbe la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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