Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14077 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 189/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata 04/03/2014 R.G.N. 1064/2009.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla Federazione Provinciale coltivatori diretti di (OMISSIS) avverso la cartella esattoriale con cui era stato intimato il pagamento di contributi INPS dovuti all’assicurazione sociale dei lavoratori dipendenti per gli anni dal 1993 al 2003 e relative sanzioni civili, derivante dai verbali di accertamento ispettivo del 2/4/2003 e del 15/5/2003.

2. Per la cassazione della sentenza la Federazione Provinciale Coldiretti di (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; l’INPS, anche per S.C.C.I., ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

3. La Federazione Provinciale Coldiretti di (OMISSIS) ha depositato rinunzia al ricorso, argomentando di aver aderito alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Ha prodotto la dichiarazione di adesione del 29 marzo 2017 e l’accettazione di Riscossione Sicilia s.p.a. del 15 giugno 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. la rinuncia al ricorso risulta notificata alla sede distrettuale Inps di (OMISSIS), non presso i difensori cui è stata conferita la procura speciale depositata in giudizio.

5. Non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.,in assenza di documentata rituale notifica della rinuncia alla controparte, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (così Cass. n. 7741 del 2019).

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

7. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d’ inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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