Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14077 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/06/2017), n. 14077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30417-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
S.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la
rappresenta e difende delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,
depositata il 25/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per la controricorrente l’avvocato FUSO per delega
dell’avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributarla regionale del Piemonte che, in sede di rinvio, accogliendo l’appello di S.L.M., dottore commercialista, per quanto ancora rileva le ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001 e 2002 in relazione ai proventi – “residuali” rispetto a quelli percepiti nell’attività di commercialista/ragioniere svolta in forma associata – derivanti dall’attività di amministratore di enti di categoria, di sindaco e di revisore.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto essere esclusa l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista abbia prodotto senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente di un consiglio di amministrazione, ed in generale dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica.
La contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi del ricorso l’amministrazione denuncia, rispettivamente, la contraddittorietà della motivazione, la violazione dell’art. 384 c.p.c., e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, il D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1, il D.Lgs. n. 446 del 1997, assumendo che l’autonoma organizzazione con la quale venga svolta l’attività “istituzionale” del professionista debba necessariamente caratterizzare anche quella da questo svolta presso enti con o senza personalità giuridica come amministratore, sindaco o revisore di società, e, conseguentemente i relativi redditi, che non sarebbero suscettibili di diverso regime impositivo ai fini IRAP.
Il ricorso è infondato, ove si consideri che questa Corte ha affermato, con indirizzo dal quale non vi è motivo di discostarsi, che “in tema di IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione” (Cass. n. 19327 del 2016; si veda, inoltre, Cass. n. 17566 del 2016).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in ragione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2016
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017