Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14077 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14077 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Gasparini Eugenio, elett.te dom.to in Roma, alla via Luigi Canina 6, presso lo studio
dell’avv. Bruno Piccarozzi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
60/2010/16
depositata il 23/7/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Picarozzi per il controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/06/2013
La controversia promossa da Gasparini Eugenio
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto
dal contribuente contro la sentenza della CTP di Venezia n. 8/5/2008 che aveva respinto il ricorso rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso della maggiore imposta versata a
titolo di irpef per l’anno 2000 sulla liquidazione della quota di partecipazione al fondo inte-
il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il contribuente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 13 d.lgs 124/93, 1 del d.l.
669/96, 6 L. 482/85, 16 e 17 Tuir laddove la CTR ha ritenuto dovuta l’imposta del 12,5%
gli importi liquidati a titolo di rendimento di polizza
La censura è fondata, per quanto di ragione. In tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente
all’entrata in vigore del d.lgs. 124/1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale
a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente
trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è
assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 letta) e 17 del
TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del cd. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione
sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato- si applica la ritenuta del 12,50% prevista
dall’art. 6 della L. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dall’I gennaio 2001
si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli arti. 16 comma 1 letta) e
17 del TUIR” ( SS.UU. 22/6/2011 n. 13642)
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Vene-
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grativo Fondoenel. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
esidente
dott Ma io Cicala
Così deciso in Roma, 18/4/2013