Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14076 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, con procura speciale del

dott. Roberto CUTROPIA Notaio in Udine, del 07/04/2009, rep. n.

91243;

– ricorrente –

e contro

C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

C.F. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARCHIO GIAN PAOLO giusto mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che la rappresenta e difende con procura speciale del dott.

Roberto CUTRUPIA in Udine, del 07/04/2009, rep. n. 91243;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 96/2009 del TRIBUNALE di UDINE, Sezione

Civile, depositata il 19/01/2009; R.G.N. 1399/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per estinto per rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

con decreto del Presidente del Tribunale di Udine, 22.1.2008, C. F. veniva condannato a corrispondere a G.S., a titolo di concorso nel mantenimento della figlia naturale G. C.B., l’importo netto mensile di Euro 800,00 a decorrere dalla data della domanda (depositata 8.10.2007);

con atto di precetto, notificato in data 21.2.2008, la G. intimava al C. il pagamento di Euro 3.200,00 pari all’importo non pagato degli assegni di mantenimento per la figlia B., dal novembre 2007 al febbraio 2008 (Euro 800,00 mensili determinati con il citato decreto del Presidente del Tribunale di Udine per 4 mesi);

con atto di citazione per opposizione a precetto, del 27.2.2008, il C. chiedeva al Tribunale civile di Udine di dichiarare l’insussistenza del diritto della G. a procedere ad esecuzione forzata con l’azione promossa con l’atto di precetto e l’inefficacia di tale atto;

con comparsa di risposto dell’11.4.2008, si costituiva la G. S., opponendosi all’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e chiedendo che fosse respinta l’opposizione a precetto proposta dallo stesso C.;

con ordinanza del 2.5.2008, il Tribunale di Udine, in persona del G.i. dott. Zuliani, sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo, limitatamente agli importi considerati nell’atto di precetto notificato in data 21.2.2008;

il Tribunale di Udine, con sentenza n. 96/09, così provvedeva:

respinge l’opposizione perchè infondata e per cessata materia del contendere con riferimento all’importo di Euro 800,00 pagato dopo la notificazione del precetto; dichiara interamente compensate le spese di lite;

con ricorso depositato il 27.2.2009, C.F. chiedeva che la sentenza n. 96/09 del Tribunale di Udine venisse corretta per errore materiale;

convocate le parti, si costituiva G.S. la quale si opponeva alla richiesta di correzione, rilevando che tale richiesta alterasse il contenuto sostanziale della sentenza, e che la parte ricorrente intendeva stravolgere il significato ed il contenuto della sentenza medesima;

nelle more del giudizio per correzione la sentenza n. 96/2009 veniva notificata in data 23.2.2009, a C.F. nel domicilio eletto presso il suo procuratore costituito;

il Tribunale, con ordinanza emessa il 31.3.2009, non notificata, accoglieva l’istanza di correzione della sentenza n. 96 del 2009;

avverso la sentenza n. 96/2009, limitatamente alla parte risultante dalla correzione della ordinanza effettuata il 31.3.2009, S. G., propone ricorso per cassazione, limitatamente alla parte risultante dalla correzione effettuata mantenendosi ferma la sentenza n. 96 del 2009, nella sua originaria formulazione;

resiste controricorso il C., proponendo a sua volta ricorso incidentale (deducendo contraddittorietà della motivazione);

prima dell’odierna udienza la ricorrente G. ha formalmente rinunciato al ricorso;

detta rinuncia è stata formalmente accettata dal C.;

pertanto, deve dichiararsi il giudizio estinto senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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