Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14076 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26127/2014 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO PETRASSI;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO;

– resistente con mandato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO;

– ricorrente successivo –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANINO 21,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MOLEA che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente successivo –

e contro

FONDAZIONE ENASARCO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8793/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2013 R.G.N. 7877/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda proposta da C.F. nei confronti della Fondazione Enasarco e dell’Inps di accertamento del suo diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi maturati presso l’Inps e presso l’Enasarco ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006, ed a percepire dall’Inps e dall’Enasarco la pensione di vecchiaia, ciascuno per la quota di propria spettanza,a decorrere dalla data della domanda.

2. Contro la sentenza, propongono distinti ricorsi per Cassazione, l’Enasarco fondato su due motivi e l’Inps con un motivo. Resiste con controricorso C.F.. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Enasarco denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1,L. n. 12 del 1973, art. 2,D.L. n. 98 del 2011, art. 18, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza per aver ritenuto la piana applicazione della totalizzazione anche nei confronti dei trattamenti pensionistici dell’Enasarco. Osserva che il D.Lgs. n. 42 citato, art. 1, si riferisce esclusivamente alle forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia o superstiti e le forme sostitutive, esclusive ed esonerative di questa,mentre la Fondazione Enasarco gestisce una forma di previdenza ed assistenza per gli agenti e rappresentatiti di commercio divenuta integrativa di quella erogata dall’Inps (cfr. L. n. 12 del 1973, art. 2).

2. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c.. Censura la sentenza per aver ritenuto non contestato il possesso dei requisiti per godere della totalizzazione atteso che i periodi devono essere non coincidenti, mentre tali non erano in quanto era sempre dovuto il contributo all’Inps.

3. L’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1. Afferma la natura integrativa della assicurazione offerta dall’Enasarco e, dunque, non vi è omogeneità tra la contribuzione afferente all’AGO e quella che giova ai soli fini della pensione integrativa.

4. Il ricorso dell’Enasarco e quello dell’Inps vanno accolti.

5. La questione proposta è stata esaminata da questa Corte di cassazione (Cass. 4 maggio 2016 n. 8887, n. 27969/2018) ed in tali occasioni si è affermato condivisibilmente che in attuazione della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui testo originario (da applicare ratione temporis), consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962, con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29, D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell’essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995).

La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l’Inps.

Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I’Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006 (cfr Cass. n. 8887/2016, n. 27969/18).

6. Per le considerazioni che precedono in accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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