Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14076 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/06/2017), n. 14076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19674-2011 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV
99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e
difende delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 247/2010 della COMM. TRIB. REG. del Lazio
depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LIUZZI per delega dell’avvocato
FERZI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L.G., avvocato, propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, in quanto esso contribuente non aveva dimostrato l’assenza di organizzazione nella propria attività, “tenuto conto che è comprovata la sussistenza di elementi organizzativi da un valore di beni strumentali, da quote di ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, nonchè da compensi a terzi e da consumi di rilevabile importo”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell’art. 53 del tuir, assumendo di aver fornito la prova della non assoggettabilità all’imposta del reddito di esso ricorrente; con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione, rappresentando di aver dimostrato, depositando la copia del libro matricola, la presenza di una segretaria a tempo parziale, e depositando le copie delle dichiarazioni dei redditi per il 2002, per il 2003 e per il 2004, beni strumentali, rispettivamente, per Euro 3.665, per Euro 5.778 e per Euro 7.951.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; Cass. sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451).
La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui, per un verso, “si può ora osservare che non si rientra nell’ambito dell’IRAP se non si utilizzano beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure ci si avvale del lavoro altrui (escluso il lavoro occasionale)”; e, per altro verso “il contribuente non ha dimostrato l’assenza di organizzazione nella propria attività,… è comprovata la sussistenza di elementi organizzativi da un valore di beni strumentali, da quote di ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, nonchè da compensi a terzi e da consumi di rilevabile importo” – non è conforme ai detti principi, in quanto giunge a far discendere la mancata prova dell’assenza di autonoma organizzazione, dopo l’esposizione sostanzialmente corretta della regola iuris, ed a fronte del contenuto delle produzioni documentali del contribuente cui si è fatto cenno, da un generico e non adeguato cenno al “valore di beni strumentali, da quote di ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, nonchè da compensi a terzi e da consumi di rilevabile importo”, laddove, in particolare, l’espressione “compensi a terzi” è nel contesto equivoca, e laddove l’importo dei consumi non assume rilievo ai fini dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del processo devono essere interamente compensate, considerato che l’indirizzo di riferimento annovera una pronuncia del giudice della nomofilachia risalente al 2016).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017