Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14076 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14076 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Serit Sicilia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Tito Tieri 29, presso lo studio dell’avv. Ros Conti e Massimo Pensabene,
dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Intimato
Lasagna Giuseppe
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 126/34/11
depositata il 14/3/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Lasagna Giuseppe
contro la Serit s.p.. l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Serit
contro la sentenza della CTP di Ragusa n. 82/3/2008 che aveva accolto
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22032/11
il ricorso avverso la
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/06/2013
cartella di pagamento n. 29700330008893485 per Irpef 1995. La CTR riteneva inammissibile la prova
della notifica della cartella di pagamento fornita in grado di appello
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 58 d.ls. 546/92 laddove la CTR ha ritenu-
to inammissibile la produzione di documentazione comprovante l’avvenuta notifica
della cartella di pagamento.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 23616 del 2011) secondo cui “In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di
appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia
Così deciso in Roma, 18/4/2013 Presi ente
Cicala
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.