Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14075 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13489/2009 proposto da:

A.G.F. ASSURANCE GENERALE DE FRANCE, n persona del suo direttore

generale e legale rappresentante pro tempore E.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato CANEPA Francesco, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CAPPELLI FERNANDO, RAVERA LUCIO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 437/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 15/04/2008, depositata il 23/04/2008 R.G.N. 9/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

la società A.G.F. (Assurance Generale De France) con citazione del 10.6.2000, l’odierna ricorrente conveniva davanti al Tribunale di Sala Consilina C.F., titolare dell’omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di franchi francesi 284.390,50 pari al valore della merce perduta del convenuto, con i danni da svalutazione monetaria, oltre gli interessi di legge sulle somme così rivalutate, e le spese del giudizio; in particolare essa istante si era surrogata ex art. 1916 c.c., nei diritti della Scabev S.A.;

il vettore C. non aveva mai provveduto a riconsegnare ai destinatari, ventisei capi di bestiame, oggetto del trasporto, adducendo di aver subito un furto durante il trasporto;

costituitosi il C., l’adito Tribunale di Sala Consilina accoglieva la domanda con condanna del convenuto al risarcimento danni;

a seguito dell’appello del C., costituitasi la società, la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame depositata in data 23.4.2008, in parziale accoglimento del gravame, riduceva l’importo al quale era stato condannata l’appellato;

ricorre per cassazione A.G.F.;

prima dell’odierna udienza A.G.F ha depositato formale rinuncia a gli atti, con accettazione del difensore del C.;

non bisogna provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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