Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14075 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11675-2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.A., proveniente da terra nigeriana (Edo State – Benin City), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Brescia sezione di Bergamo, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 23 gennaio 2020, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso.

2. – Il decreto ha rilevato, in particolare, che le ragioni e le modalità di espatrio esposti dal richiedente risultavano oggettivamente estranee ai presupposti prescritti per il riconoscimento del diritto di rifugio: nei fatti, il racconto si era concentrato su una disputa relativa alla proprietà e al possesso di un terreno.

In relazione al tema della protezione sussidiaria, il provvedimento ha poi osservato che il racconto “scontava un evidente elemento di intrinseca scarsa veridicità”: sottolineando, tra l’altro, che il richiedente aveva prodotto, a supporto del proprio racconto, una copia del The Nigerian Observer del 19 maggio 2016, che appariva, anche a un primo sguardo di genuinità più che dubbia. Ha aggiunto che, d’altra parte, la situazione politico sociale della regione nigeriana da cui proviene il richiedente non risulta attualmente attraversata – secondo le fonti più aggiornate e attendibili ((OMISSIS); (OMISSIS)) – da conflitti armati e/o violenze generalizzate.

Non sono emersi – ha annotato ancora il Tribunale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria – profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3. – Avverso questo provvedimento O.A. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 18 maggio 2020, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″, ove fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, posto che le “dichiarazioni del ricorrente risultano coerenti, lineari e assolutamente plausibili alla luce delle informazioni relative al suo luogo e tempo di provenienza”, sì che la valutazione di non credibilità del racconto di questi si manifesta errata; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale “omette l’approfondito esame sulla situazione socioeconomica del Paese d’origine del ricorrente” e deve “essere dunque annullato per erronea o falsa applicazione di legge”.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non va oltre la mera allegazione che il racconto formulato dal richiedente è coerente, lineare e plausibile, senza neppure enunciare le ragioni che potrebbero nel caso sorreggere una simile dichiarazione. Il motivo si manifesta, perciò, prima di ogni altra cosa, non rispettoso del precetti di cui all’art. 366 c.p.c.

Il secondo motivo non viene proprio a confrontarsi con la motivazione svolta dal Tribunale in punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), posto, se non altro, che omette in toto di prendere in considerazione le fonti richiamate in proposito dal decreto.

6. – Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

 

 

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