Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14075 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2674-2007 proposto da:

AL TEATRO GOLDONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato RINALDI FERRI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNIOTTI ISABELLA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/01/2006 r.g.n. 206/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FERRI RINALDI LUIGI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 24.2/28.6.2004 la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 27.1.2003, condannava l’INPS alla restituzione in favore della società Al Teatro Goldoni srl delle somme indebitamente percepite nel periodo dal 1985 al giugno 1994 per i lavoratori residenti nel territorio di (OMISSIS) – centro storico e isole lagunari, dovendosi riconoscere, limitatamente a tali lavoratori, il diritto agli sgravi contributivi.

Osservava in sintesi la corte territoriale che , per effetto del rinvio operato dalla L. n. 171 del 1973, art. 23, che aveva esteso il beneficio degli sgravi contributivi ai dipendenti delle aziende industriali che “effettivamente” lavorano nel territorio (OMISSIS), alla disciplina generale della L. n. 1089 del 1968, quest’ultima doveva intendersi richiamata nella sua interezza, con conseguente applicazione di tutti i presupposti dalla stessa richiesti, ivi compresa la residenza dei lavoratori occupati nel territorio beneficiato, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del beneficio, non poteva ritenersi sufficiente che l’attività lavorativa venisse svolta nell’ambito del territorio lagunare.

Con successiva sentenza definitiva del 29.11.2005/26.1.2006, l’INPS veniva, quindi, condannato al pagamento del complesso importo di Euro 8766,58, oltre accessori. Per la cassazione della sentenza ricorre la società Al Teatro Goldoni srl con cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1968, art. 18 e della L. n. 171 del 1973, art. 23, nonchè vizio di motivazione, rilevando che il rinvio alla L. n. 1089 del 1968 operava solo con riferimento ai requisiti previsti dalla legge stessa e non anche ad ulteriori presupposti (quali la residenza dei lavoratori occupati) introdotti dall’interpretazione giurisprudenziale.

Con il secondo motivo, prospettando la violazione delle stesse norme, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente trascurato di considerare le diverse ragioni giustificatrici della legislazione sugli sgravi per il mezzogiorno rispetto alla legge speciale su (OMISSIS), e ,cioè, di una realtà caratterizzata, non tanto da significativi problemi di disoccupazione, ma da degrado ambientale e da progressivo spopolamento.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 38, commi 5 e 6, nonchè per vizio di motivazione, non potendosi ritenere consentita, sulla base di una corretta interpretazione di tali norme, la ripetibilità di somme versate a titolo di sgravio per contributi afferenti a periodi anteriori all’1.1.2000, qualora il pagamento indebito sia dovuto a motivi diversi dal difetto del requisito della residenza.

Con il quarto motivo la società ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la corte territoriale aveva riconosciuto il diritto agli sgravi, seppur limitatamente ai lavoratori residenti nel territorio (OMISSIS), con riferimento esclusivo al periodo dal giugno 1985 al giugno 1994, omettendo di pronunciare sulla domanda di riconoscimento degli sgravi per il periodo successivo, dal luglio 1994 al novembre 1997.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente rileva che la corte territoriale, con motivazione contraddittoria ed omesso esame di documenti risolutivi, aveva erroneamente determinato i lavoratori per i quali la società aveva diritto allo sgravio. Il primo ed il secondo motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto in prosieguo si specificherà. Prevede la L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 23 (interventi per la salvaguardia di (OMISSIS)) che “Le disposizioni del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di (OMISSIS) insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di (OMISSIS)”.

In ordine all’interpretazione di questa disposizione, che ha esteso ai territori lagunari le disposizioni sullo sgravio per il mezzogiorno, facendo riferimento ai lavoratori che “effettivamente lavorano” nei territori beneficiati, questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare (v. già Cass. n. 7920/2000; Cass. n. 12752/2003) che il riconoscimento del beneficio degli sgravi contributivi, previsto del D.L. n. 918 del 1968, art. 18 (recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato) convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, è subordinato alla circostanza che l’attività lavorativa venga svolta nel sopra indicato ambito territoriale, ma non richiede, altresì, che in esso risiedano i lavoratori ai quali lo sgravio si riferisce, senza che in contrario possa valere il richiamo dell’art. 18 cit., atteso che, in considerazione della peculiare finalità della L. n. 171 del 1973, volta essenzialmente alla rivitalizzazione e riqualificazione del contesto sociale dei territori lagunari, tale richiamo è funzionale solo a rendere applicabile il benefico, ma non anche a condizionarne l’attribuzione agli stessi presupposti di fatto. Ne deriva che il chiaro riferimento, nella norma in esame, ai lavoratori che “effettivamente lavorano” nei territori lagunari appare, in realtà, coerente con le finalità dell’intervento legislativo di sostegno, con riferimento al quale (per come ha anche di recente evidenziato questa Corte: cfr.

sentenza n. 17974/2008) non è stato mai previsto, quale necessario presupposto, la residenza del lavoratore. Ed, infatti, l’unica condizione a tal fine esplicitata – e cioè che l’azienda effettivamente operi in quella zona – si pone in relazione con la considerazione che il beneficio non è tanto finalizzato all’incremento dell’occupazione locale, come previsto per i territori meridionali, quanto per salvaguardare i territori medesimi (la loro “vitalità socioeconomica” per come recita la stessa L. n. 171), intendendo il legislatore agevolare proprio le imprese operanti nel territorio di (OMISSIS) insulare e nelle isole della laguna, nonchè nel centro storico di (OMISSIS), per evitare che le stesse, nonostante il pregio storico e naturalistico, si venissero a trovare, in mancanza di iniziative industriali ed artigianali disincentivate dalle maggiori spese connesse all’insularità, in situazione di degrado.

Nessuna incompatibilità, pertanto, è dato ravvisare fra i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (ed, in particolare, dalle SU con la sentenza n. 753/1999) con riferimento alla disciplina degli sgravi contributivi a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno e quella per i territori (OMISSIS), dovendosi confermare la specificità dei presupposti applicativi di quest’ultima, con la conseguente esclusione di ogni automatica applicabilità della prima. Il ricorso va, pertanto, accolto e, assorbiti i restanti motivi, la causa rinviata ad altro giudice, il quale riesaminerà il caso alla luce del seguente principio di diritto: “L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 23 (recante interventi per la salvaguardia di (OMISSIS)), nel prevedere che le disposizioni del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di (OMISSIS) insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di (OMISSIS), subordina la concessione del beneficio alla circostanza che l’attività lavorativa venga svolta nell’indicato ambito territoriale, ma non richiede, altresì, che nello stesso risiedano i lavoratori ai quali lo sgravio si riferisce”. Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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