Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14075 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 28/10/2016, dep.07/06/2017),  n. 14075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Emilio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27374-2011 proposto da:

V.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita copia decisione della C.T.P. di BOLOGNA N.

34/9/08;

udito per il controricorrente l’avvocato PISANA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N.V., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto fondata la pretesa avanzata con la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis dell’IRAP per l’anno 2001.

La Commissione regionale, esclusa la tardività dell’appello dell’ufficio, ha infatti osservato che l’esposizione nella dichiarazione di beni strumentali per oltre 22 milioni di Lire, l’esposizione di costi per immobili (locazioni e manutenzioni) per quasi 17 milioni di Lire e l’esposizione di costi per oltre 106 milioni di lire non possono ritenersi “il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività” di dottore commercialista.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISICNE

Col primo motivo del ricorso il contribuente eccepisce la tardività dell’appello avverso la sentenza di primo grado, depositata il 18 marzo 2008, per essere stata l’impugnazione notificata l’8 maggio 2009, e quindi oltre il termine “lungo” fissato dall’art. 327 c.p.c..

La censura è priva di pregio, in quanto il ricorso in appello risulta tempestivamente affidato, in data 30 aprile 2009, all’amministrazione postale, come si evince dalla distinta – elenco di spedizione (mold. FIN dell’Ente Poste Italiano) predisposto dall’Agenzia delle entrate recante il timbro tondo dell’amministrazione postale.

Questa Corte ha in proposito chiarito come “nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello secondo le modalità fissate dall’art. 20, coma 2, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta – elenco predisposta dall’Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002)” (Cass. n. 7312 del 2006).

Con il secondo motivo denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione, ravvisata nell’entità dei costi dichiarati, rilevando che la voce “costi per Lire 106 milioni” comprende le altre due voci indicate, che non sono addendi della prima, ma sono in essa comprese; con il terzo motivo contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la configurabilità dei costi dichiarati come indice della sussistenza dell’autonoma organizzazione.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè strettamente legati, sono fondati.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui il contribuente è assoggettato all’imposta in quanto “nel caso di specie l’esposizione (nella dichiarazione dei redditi) di beni strumentali per oltre 22 milioni di Lire, l’esposizione di costi per immobili (locazioni e manutenzioni) per quasi 17 milioni di Lire e l’esposizione di costi per oltre 106 milioni di Lire non possono ritenersi “il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività di dottore commercialista” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod pierurrque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plirimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; si veda inoltre Cass. sezioni unite 10 maggio 2016, n. 9451).

Per un verso, infatti, la sentenza si rivela non adeguatamente motivata, e per altro verso non sembra aver fatto corretto governo dei principi enunciati in tema di “autonoma organizzazione” per l’IRAP.

Il primo motivo deve essere pertanto rigettato, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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