Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14075 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14075 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRS Analisi s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Riboty 23, presso lo studio dell’avv. Carlo Cecchi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
82/2010/22

depositata il 19/4/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da CRS Analisi s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

15754/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Agenzia contro la sentenza della CTP di Roma n. 355/38/2007 che aveva accolto

il

ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso n. 29/1/2002 per Iva 1996-2000.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la erronea interpretazione dell’art. 13
della VI Direttiva CEE laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’esenzione unicamente alla
rivendita di beni acquistati per le esigenze di un’attività esente
Con terzo motivo la ricorrente assume la erronea e contraddittoria motivazione sulla ritenuta
incertezza dei principi di diritto applicati.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati alla luce dei principi affermati da
questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 27207 del 23/12/2009) secondo cui, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con
ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla
rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano
formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta
versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività
esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata
ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita
con la predetta ordinanza.
Inammissibile è il terzo motivo in quanto relativo alla interpretazione di una norma.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

15754/11

Ordinanza pag. 2

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
1 P sidente
io Cicala

Così deciso in Roma, 18/4/2013

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