Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14074 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 27/06/2011), n.14074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OLEIFICIO COSTANTINI DI COSTANTINI FERNANDO E C. S.N.C. (OMISSIS)

in persona dell’amministratore e legale rappresentante Sig.

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO FRANCESCO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIME LEASING S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO

MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANDOLFI

PASQUALE, resistente con delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2787/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/5/2004, depositata il 05/10/2005, R.G.N.

184/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GUIDO POTTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda di condanna, proposta dalla s.n.c. Oleificio Costantini in via riconvenzionale nei confronti della s.p.a. Fime leasing unitamente all’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultima nei suoi confronti, che il Tribunale aveva pronunciato – condannando la soccombente alle spese dopo aver separato questa causa, rimessa alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., per il conflitto sulla competenza determinatosi con il Pretore che si era dichiarato incompetente anche sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dal medesimo emesso, da quella riconvenzionale. A fondamento della decisione la Corte di merito ha affermato la mancanza di prova dell’erogazione dei contributi, deliberati dalla A.S.MEZ. in favore del predetto Oleificio con atto del 1993 n. 2250, V che ne ha chiesto la restituzione, a favore della Fime leasing non avendo detto Oleificio prodotto in questo giudizio, separato da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, i documenti invocati a sostegno della sua domanda di condanna e di cui poteva estrarre copia dal giudizio di opposizione, e per imputabilità al medesimo della non erogazione dei contributi, beneficio subordinato al pagamento dei canoni per la locazione finanziaria, obbligo di cui non aveva provato l’adempimento.

Ricorre per cassazione l’Oleificio Costantini s.n.c..

L’intimata non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è tempestivo poichè notificato alla Fime leasing s.p.a. il 20 novembre 2006 e quindi nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.- un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza impugnata, non notificata- nella formulazione ratione temporis applicabile.

1.1- La ricorrente con il primo motivo deduce: “Violazione o falsa applicazione di norme di legge. Art. 360 c.p.c., n. 3” e lamenta la violazione dell’art. 123 bis disp. att. cod. proc. civ. e art. 347 c.p.c. per non avere la Corte di merito ordinato di produrre la documentazione ritenuta indispensabile a provare la fondatezza della domanda dell’Oleificio, benchè fosse stata depositata nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, causa separata dalla riconvenzionale, decisa in via non definitiva, e trasmessa dal Tribunale alla Corte di cassazione per dirimere il conflitto di competenza che si era determinato tra detto ufficio giudiziario e quello pretoriale.

Il motivo è infondato.

Ed infatti il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in ordine all’opposizione proposta a norma dell’art. 645 cod. proc. civ., comporta che la competenza medesima non possa subire eccezioni per situazioni di connessione, quali quelle previste dagli artt. 35 e 36 cod. proc. civ.; con la conseguenza che se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è opposto in compensazione un credito eccedente i limiti di valore del giudice adito, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve rimettergli solo la decisione relativa all’eccezione di compensazione e trattenere quella concernente l’opposizione a decreto ingiuntivo, salva l’eventuale sospensione di tale ultima causa a norma dell’art. 295 cod. proc. civ.. In osservanza di tale principio il Tribunale, ritenutosi funzionalmente incompetente sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha separato da questa causa – rimessa alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.-quella sulla riconvenzionale e perciò l’ha decisa in via definitiva, come ha manifestato anche con la pronuncia sulle spese, che chiude la controversia decisa. Pertanto, proprio in applicazione del principio contenuto nella sentenza richiamata dalla ricorrente (Cass. del 1998 n. 2078) la Corte di merito non poteva esercitare il potere di ordinare alla parte di produrre la copia dei documenti invocati poichè nel giudizio di appello avverso sentenze definitive la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione.

Quindi la censura va respinta.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5” e lamenta la violazione del precitato art. 123 bis cod. proc. civ. anche in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di leasing che dovevano esser richiesti in misura minore stante l’erogazione di detti contributi, dimostrata dalla documentazione prodotta nell’altra causa.

Il motivo è inammissibile perchè concernente l’inadempimento all’obbligo di pagamento del canone, causa separata dal giudice di primo grado da questo giudizio.

3.- Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, pari ad Euro 1500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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