Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14074 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 29102/2006 proposto da:

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore il Presidente Dott. Arch.

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Dei

Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’Avv. Ciliberti

Giuseppe, che la rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro

n. 6, presso lo studio dell’Avv. Baldoni Gianna, che lo rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Antonio Porcaro del

foro di Napoli per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CON FOR SERVICE DI CARAMELLO FORTUNATO SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

7106 del 15.11.2005/30-12-2005 nella causa n. 4284 RG. 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gaetano Alessi, per delega dell’Avv. Giuseppe Ciliberti,

per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Abbritti

Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, A.G., esponeva:

– di essere stato assunto da CON FOR SERVICE SAS di C. F. e comandato a prestare servizio come portiere dello stabile di (OMISSIS), di proprietà della INARCASSA;

– di essere stato licenziato in data 10.05.2001 dalla CON FOR SERVICE a causa della risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta con la INARCASSA;

– di avere disimpegnato le mansioni di portiere su disposizioni dell’Amministratore dello stabile, che agiva quale fiduciario della INARCASSA. Ciò premesso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la INARCASSA dal 28.06.1999, e venisse anche accertata l’illegittimità dell’interposizione della CON FOR SERVICE ai sensi della L. n. 1369 del 1960.

Si costituiva la INARCASSA, che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre rimaneva contumace la CON FOR SERVICE. All’esito, espletata la prova testimoniale ammessa, il Tribunale di Napoli con sentenza del 29.05.2003 ricettava il ricorso.

Tale decisione, appellata da A.G., è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 7106 del 2005, che ha accolto l’originaria domanda dell’appellante dichiarando la sussistenza del rivendicato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di portierato tra lo stesso A. e la INARCASSA dal 28.06.1999.

La Corte ha ritenuto provata la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 con conseguente sussistenza del suddetto rapporto di lavoro subordinato nei riguardi della committente interponente INARCASSA, quale effettiva parte datrice di lavoro, sicchè il licenziamento disposto dalla ditta appaltatrice interposta era da considerarsi inefficace, per essere stato intimato da soggetto non legittimato.

La Corte in particolare ha fatto riferimento all’attività svolta dall’ A. come portiere, il quale riceveva direttive da parte dell’Amministratore dello stabile, il quale agiva quale fiduciario della INARCASSA; ha fatto anche riferimento all’attività della CON FOR SERVICE, che si non si occupava dei servizi di portierato, ma genericamente di manutenzione di condomini, parchi, uffici ed enti pubblici e privati, giardinaggio e lavori edili. LA INARCASSA ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

L’ A. resiste con controricorso, mentre non si è costituita l’intimata CON FOR SERVICE.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la INARCASSA lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, degli artt. 2094 e 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardo osserva che l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuta sussistente l’inteporsizione fittizia di manodopera, non valutando adeguatamente le risultanze documentali, in particolare quelle relative all’appalto, con lettera in data 28.05.1999, del servizio di portierato da parte della INARCASSA alla CON FOR SERVICE, nonchè quelle relative all’assunzione dell’ A. da parte di quest’ultima in data 28.06.1999.

La ricorrente precisa che in ogni caso la società appaltatrice esercitava una propria autonoma attività assumendo, oltre che il servizio di portierato, anche il servizio di pulizia di parti comuni e manutenzione ordinaria dell’area verde dell’immobile, e ciò in base ad un formale contratto di appalto.

La stessa ricorrente rileva che l’impugnata sentenza ha omesso di valutare in modo adeguato le prove testimoniali, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dall’amministratore dello stabile, e ha dato rilievo a circostanze non decisive, come quelle relative alla “carta intestata” della CON FOR SERVICE – che non faceva cenno ad attività di portierato – e alla contumacia della stessa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che l’impugnata sentenza contrasta con le risultanze processuali, per avere ritenuto che l’elemento fiduciario si riferisse alla persona dell’ A., laddove la prestazione riguardava la società appaltatrice.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

La ricorrente si è limitatala criticare l’interpretazione e la valutazione delle prove dedotte in senso difforme da quello prospettato, il che involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici.

D’altro canto il giudice dì appello ha valutato le prove, ivi comprese le dichiarazioni rese dall’ A. e la documentazione prodotta ritenendo, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che nel caso di specie fosse riscontrabile l’esistenza del divieto di interposizione di manodopera L. n. 1369 del 1960, ex art. 1 e conseguentemente il rapporto di portierato fosse riconducibile, in relazione anche alle modalità di svolgimento tramite l’amministratore dello stabile, alla INARCASSA. Da tale presupposto il giudice di appello coerentemente ha fatto discendere l’illegittimità del licenziamento, per essere stato intimato da soggetto non legittimato, come la CON FOR SERVICE, mentre l’effettivo datore di lavoro, come già detto, è stato individuato proprio nella INARCASSA. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente A., con distrazione a favore dei difensori antistatali. Avv.ti Antonio Porcaro e Gianna Baldoni.

Nessuna statuizione per le spese va emessa nei confronti dell’intimata CON FOR SERVICE, non essendosi costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida a favore di A.G. in Euro 20,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dei difensori Avv.ti Antonio Porcaro e Gianna Baldoni. Nulla per le spese nei confronti della CON FOR SERVICE di C.F. SAS. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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