Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14074 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15158/2014 proposto da:

S.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE SBARRA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1539/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/06/2013 R.G.N. 2830/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, dichiarava improponibile la domanda proposta da S.F. volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

2. La Corte territoriale rilevava che non era stata proposta la domanda amministrativa all’INPS, e non riteneva sufficiente la domanda indirizzata all’Inail in data 18/3/2003.

3. Per la Cassazione della sentenza S.F. ha proposto ricorso, cui ha resistito l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, D.M. 27 ottobre 2004, art. 443 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 47, l’unica incombenza per il riconoscimento del diritto in questione è la presentazione all’INAIL della domanda per il riconoscimento dell’esposizione al rischio amianto nel termine decadenziale ivi previsto.

5. Come secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 443 c.p.c. e alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, D.M. 27 ottobre 2004 e sostiene che il mutamento di giurisprudenza in merito alle necessità della domanda amministrativa all’INPS determinerebbe un overruling che incide sulla tutela dell’affidamento. Sostiene che soltanto in sporadiche occasioni l’INPS aveva in passato eccepito l’improponibilità della domanda per assenza di domanda amministrativa all’istituto e in tale occasione il Tribunale di Bari aveva dichiarato tale eccezione del tutto infondata.

6. Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito che, in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, della L. n. 533 del 1973, ex art. 7. Tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento 9 contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (Cass. n. 11574 del 04/06/2015, Cass. n. 17798 del 08/09/2015, Cass. n. 11438 del 10/05/2017, Cass. n. 27384 del 29/10/2018).

7. Nè può sostenersi, con riguardo al regime introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), che l’unica domanda da prendere in considerazione sia quella all’INAIL non essendo richiesta quella da presentare all’Inps, attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all’I.N.P.S. è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all’INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto (Cass. n. 12614 del 17/6/2016).

8. Nel caso, correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto che la mancanza di domanda amministrativa all’Inps per il periodo oggetto di causa rendesse la domanda improponibile.

9. Neppure fondato è il secondo motivo: affinchè un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa

degli enunciati giurisprudenziali, in altre parole affinchè si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (v. Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144).

10. Nel caso, la previsione applicata ha natura sostanziale e non processuale; inoltre, non esisteva un precedente orientamento di legittimità contrario a quello successivamente consolidatosi, nè controparte lo richiama, facendosi riferimento solo a sentenze di merito del Tribunale di Bari.

11. Il ricorso in definitiva dev’essere rigettato.

12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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