Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14074 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/10/2016, dep.07/06/2017),  n. 14074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

s.n.c. Ricci Trasporti di R.G. & C., con sede a

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante R.G.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Conforti giusta

procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata

in Roma via Cornelio Nepote n. 21, presso lo studio dell’avvocato

Emanuele Cavanna;

– ricorrente principale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 19/8/13 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, depositata il 1 febbraio 2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

ottobre 2016 dal consigliere Dottor BIELLI Stefano;

udito, per la società ricorrente principale, l’avvocato Vincenzo

Conforti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il

rigetto di quello incidentale;

udito, per l’Agenzia ricorrente incidentale,l’avvocato dello Stato

Garofoli Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

Dottoressa SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza n. 19/8/13, depositata il 1 febbraio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: “CTR”) rigettava sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente s.n.c. Ricci Trasporti di R.G. & C., sia l’appello incidentale proposto da tale società nei confronti dell’Agenzia avverso la sentenza n. 251/1/2011 della Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc: “CTP”) e confermava l’impugnata sentenza, condannando “l’appellante” al pagamento delle spese di lite, liquidate “equitativamente” in complessivi Euro 1.000,00.

Il giudice di appello premetteva che: a) con cartella di pagamento relativa all’IVA e all’IRAP, dell’anno d’imposta 2007, sanzioni ed interessi (per complessivi Euro 418.786,149), emessa a seguito di controllo automatizzato, era stato recuperato nei confronti della suddetta società il credito d’imposta per riduzione di accisa sul gasolio per autotrasportatori indebitamente compensato e l’omesso versamento IVA ed IRAP; b) la società aveva impugnato la cartella perchè emessa prima del decorso di 30 giorni dalla ricezione (in data 25 novembre 2010) dell’avviso bonario; c) l’Agenzia delle entrate aveva provveduto allo sgravio di Euro 11.039,00 (oltre sanzioni ed interessi); d) La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’importo sgravato, accogliendo parzialmente il ricorso, nel senso che aveva confermato la debenza dell’IVA ed IRAP 2007, ma ridotto le sanzioni “al 10%”; e) l’Agenzia aveva proposto appello principale deducendo ultrapetizione e difetto di motivazione della pronuncia (anche sul punto dell’ “emissione” ante tempus della cartella) ed osservando che la società avrebbe potuto eseguire tempestivamente il versamento con la riduzione “al 10%” delle sanzioni; f) l’appellata aveva proposto appello incidentale, ritenendo tardivo lo sgravio parziale in corso di causa, chiedendo l’annullamento della cartella con notifica della comunicazione nella quale dovevano figurare gli importi residui con le sanzioni ridotte ad 1/3 ed invitando ad accertare se l’appellante principale aveva depositato di copia dell’appello principale nella segreteria della CTP.

Su queste premesse, la CTR, nel rigettare entrambi gli appelli e nel confermare la decisione della CTP, osservava che: a) la riduzione delle sanzioni “al 10 %” non costituiva ultrapetizione, perchè era implicita nella richiesta della contribuente di annullare totalmente la cartella (comprese le sanzioni); b) la sentenza della CTP era motivata, perchè faceva menzione della notificazione della cartella ante tempus quale ragione della riduzione della sanzione; c) tale anticipazione della notifica della cartella non rendeva questa invalida (come erroneamente sostenuto dall’appellante incidentale).

2. – Avverso la sentenza di appello, proponevano ricorso per cassazione sia la contribuente (ricorso notificato il 27 maggio 2013 e affidato a tre motivi), sia l’Agenzia delle entrate (ricorso notificato il 16 – 17 settembre 2013, da qualificarsi ricorso incidentale e affidato a due motivi).

3. – Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità, per tardività, del ricorso incidentale, proposto dall’Agenzia delle entrate il 16-17 settembre 2013, nel rispetto del termine semestrale dal deposito della sentenza non notificata, ma oltre il termine previsto per il controricorso (6 luglio 2013). La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 1 febbraio 2013 ed il ricorso principale della contribuente risulta notificato tempestivamente il 27 maggio 2013, con conseguente scadenza del termine per il controricorso e per il ricorso incidentale, appunto il 6 luglio 2013.

2. – Va rilevata, d’ufficio, la mancata instaurazione del litisconsorzio con tutti i soci della ricorrente s.n.c..

Nella specie, infatti, la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento con la quale, tra l’altro, viene fatta valere una pretesa a titolo non solo di IVA, ma anche di IRAP. La controversia, riguardando aspetti comuni, non è suscettibile di autonoma definizione per ciascuno dei due tributi tributo e, pertanto, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus con tutti i soci (ex plurimis, Cass. n. 2094 del 2015; n. 24795 e n. 16466 del 2014), come sarebbe accaduto in caso di pretesa limitata all’IVA.

In questi casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sezioni Unite, n. 14815 del 2008; Cass., n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012). Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., (Cass., Sezioni Unite, n. 3678 dei 2009; Cass. n. 15566 del 2016; n. 12547 e n. 7212 del 2015; n. 18127 del 2013; n. 5063 del 2010; n. 138825 del 2007).

Occorre dunque, nella specie, dichiarare la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al giudice di primo grado (in diversa composizione) perchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, proceda ad un nuovo esame, decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibili il controricorso ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, affinchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.n.c. Ricci Trasporti di R.G. & C., proceda ad un nuovo esame e provveda anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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