Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14074 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14074 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Glef s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Mazzini 142, presso lo studio dell’avv. Claudio Misiani, rapp.to e difeso dall’avv. Marco de
Benedictis , giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
115/2010/16

depositata il 21/4/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Glef s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita

con la decisione in epigrafe, recante 41; accoglimento dell’appello proposto dalla società

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15716/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

contribuente

contro la sentenza della CTP di Siracusa n. 217/2/2007 che ne aveva re-

spinto il ricorso avverso l’avviso di recupero credito d’imposta n. RJYCRTB00186/05
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la società
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 1. 289/2002 in
relazione all’art. 360 N. 3 C.P.C. laddove la CTR ha ritenuto che il condono tombale privasse l’Ufficio del potere di accertamento in ordine relativamente ai crediti di imposta . La
censura, ammissibile in quanto la questione risulta esaminata dalla CTR, è fondata. In tema
di condono fiscale, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, per il quale la
definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’Officio il potere di contestare il credito, atteso che il condono fiscale elide in tutto o
in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa
vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte
dell’Ufficio ( Cass. n. 18942/2010).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 546/92
laddove la CTR ha ritenuto spettante il credito di imposta sul solo rilievo che i soggetti, al
momento dell’assunzione, fossero privi di lavoro.
La censura è fondata in considerazione del disposto dell’art. 7 comma 5 della L. 388/2000,
secondo cui il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i nuovi assunti
non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24
mesi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15716/11

Ordinanza pag. 2

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia
Il res dente
dott.

arit Cicala

Così deciso in Roma, 18/4/2013

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