Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14073 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 22814 proposto da:

F.D.;

F.A.R.;

F.F.;

eredi di F.E.;

elettivamente domiciliati in Roma, via Ruggiero Fiore n. 3, presso lo

studio dell’Avv. D’Alberto Pino, che li rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RIVISTA U.N.U.C.I. – RIVISTA UNIONE NAZIONALE UFFICILI IN CONGEDO

D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

nonchè sul ricorso n. 24019 proposto da:

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA, in persona del

Presidente Generale di Corpo d’Armata M.F.P.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 22, presso lo

studio Vesci Gerardo & Partners, rappresenta e difesa dall’Avv.

Vesci

Gerardo per procura a margine del controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

F.D.;

F.A.R.;

F.F.;

eredi di F.E.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

5343 del 27.06.2005/4.8.20058 nella causa n. 4201 R.G. 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2010 dal Consigliere Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’avv. D’Alberto Pino per i ricorrente e l’avv. Gnisci L. per

la controricorrente – ricorrente incidentale, per delega avv. Vesci;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Abbritti Pietro

che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, F.E. esponeva:

– di essere giornalista professionista iscritto all’Ordine dei giornalisti;

– di avere compilato articoli di informazione di carattere politico realizzando servizi riguardanti particolari avvenimenti;

– di avere avuto il compito di coordinamento per l’utilizzo delle tecnologie e l’attività degli inviati;

– di avere curato i rapporti con la tipografia;

– di avere sottoposto, una volta stampata, la prima copia all’attenzione del Presidente dell’UNUCI, che determinava il numero delle copie da stampare.

Ciò premesso, chiedeva l’inquadramento nella categoria corrispondente alle mansioni svolte di capo redattore e direttore responsabile ai sensi del CCNL, con la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di L. 656.554.633, oltre accessori.

All’esito il Tribunale di Roma con sentenza del 4.07.2002 respingeva il ricorso.

Tale decisione, appellata dal F., che aveva lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5343 del 2005.

La Corte territoriale, in via preliminare, ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dall’UNUCI, osservando che l’appello era tempestivo, essendo stato rispettato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., termine da calcolarsi dalla data del deposito del ricorso e non dalla data di notificazione dello stesso ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Nel caso di specie, ha aggiunto la Corte, il deposito del ricorso era avvenuto entro l’anno, sicchè correttamente la notificazione successiva, benchè eseguita oltre l’anno, era stata effettuata ex art. 330 c.p.c., comma 1 presso il procuratore domiciliatario (e non alla parte personalmente).

In punto di merito, la Corte ha condiviso l’assunto del primo giudice circa la mancata deduzione dell’assoggettamento del F. al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e circa la non idoneità dei mezzi di prova a tal fine richiesti. Gli eredi di F.E. indicati in epigrafe ricorrono con due motivi.

La Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2, 7 e 11 del CCNL di lavoro giornalistico 1995/1999 successivo al CCNL del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardano sostengono che gli elementi documentali allegati al ricorso di primo grado e le circostanze indicate nella premessa di tale atto – quest’ultime dimostrabili attraverso testi – erano idonei a fornire elementi per affermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico: risultavano in tal modo provati la corresponsione di un compenso fisso mensile di L. 1.700.000 e l’obbligo di osservare un determinato orario ed un certo numero di presenze. Il che denotava la non occasionalità della prestazione.

Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Va osservato, in primo luogo, che le censure sono generiche, in quanto non riportano nè trascrivono i documenti e le prove richiamati, con ciò non consentendo a questo giudice di legittimità di verificarne la decisività (sul significato e la portata del principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione si richiama il costante indirizzo di questa Corte). Va inoltre rilevato che i ricorrenti si sono limitati a criticare l’interpretazione e la valutazione delle prove dedotte in senso difforme da quello prospettato, il che involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. D’altro canto i giudici di merito non hanno dato ingresso alle prove per testi e all’interrogatorio sul rilievo che le circostanze dedotte nei capitoli non fornivano la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nella specie giornalistico, sotto il profilo dell’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della Unione Nazionale Ufficiali in Congedo.

2. La parte controricorrente con il ricorso incidentale censura – con il primo motivo – l’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione dell’art. 330 c.p.c. ed erroneo rigetto dell’eccezione dell’improcedibilità dell’appello proposto dal F. e rileva – con il secondo motivo – che il giudice di appello avrebbe dovuto affermare che il F. collaborava in forma del tutto saltuaria operando in modo totalmente gratuito. Le esposte censure risultano proposte in via condizionata e possono ritenersi assorbite per effetto e in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

3. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale. Nella delineata definitiva situazione processuale si ravvisano sufficienti ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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