Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14073 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22269-2011 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, P.zza S. Andrea Della Valle, 3, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO Ml11LARO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE SAITTA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA LA ZAGARA II srl” ME.CA., T.

G., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 537/2011 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Lara Dentici per delega che si riporta agli atti e

alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, FUZIO Riccardo, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così il ricorrente riassume i fatti di causa.

1. Con atto Notaio Contartese dell’8.7.1997, il prof. M. G. otteneva in assegnazione dalla Coop. La Zagara II, un alloggio sito in (OMISSIS) con accollo della relativa quota del mutuo fondiario. Venivano assegnati con le stesse modalità i restanti alloggi ai soci. Così facendo la Cooperativa esauriva le sue finalità, come previste dall’art. 3 dello statuto, allegato all’atto costitutivo in Notar Vita del 29.1.1970.

2. Pur avendo conseguito lo scopo sociale la Cooperativa non ha tuttavia deliberato lo scioglimento per consentire la definizione di vari altri rapporti ancora pendenti; tra questi, quello inerente ad un rimborso IVA, per circa 55.000,00 Euro.

3. Conseguito il detto rimborso, la Cooperativa riteneva di poter deliberare lavori vari negli spazi esterni ed opere di recinzione, per una spessa complessiva di Euro 100.250,00, da finanziare in parte (per Euro 55.000) mediante lo “storno” del rimborso di cui si è detto e in parte (per Euro 45.250,00) mediante anticipazioni dei singoli soci assegnatari, in ragione di Euro 1.900,00. Nel corso della “Delib. assembleare 26 marzo 2002 – con la quale sono stati approntati i lavori in questione – i soci assegnatari hanno anche deliberato la costituzione in condominio delle unità abitative realizzate da “La Zagara II;

4. Il ricorrente, venuto a conoscenza della riferita decisione, con nota del 28.11.2002 ha manifestato il proprio dissenso, rilevando la nullità della decisione assunta che, ad oltre cinque anni dall’assegnazione, non poteva più riguardare la Cooperativa, ma semmai il condominio (ex art. 1120 c.c.); ed ha instato per la restituzione, pro quota, del rimborso di cui si è detto”.

5. Il 28.2.2003, il ricorrente trasferiva (dandone comunicazione alla Cooperativa) “il proprio alloggio ai coniugi T.G. e F. A. quali, con scrittura del 24.1.2003 (…) si erano obbligati a rivalerlo per il caso in cui fosse stato costretto legalmente a pagare le somme richieste dalla Coop. La Zagara)”.

6. Il 18.4.2003 la Cooperativa chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per 91 pagamento della somma di Euro 1.900,00 oltre interessi e spese” con richiesta di Euro 2.841,35 con atto di precetto.

7. Il giudice di pace respingeva la sua opposizione nel giudizio nel quale venivano “convenuti anche gli acquirenti coniugi T.- F., nonchè personalmente il legale rappresentante della Cooperativa, Me.Ca..

Riteneva infondati i motivi di opposizione proposti, quanto alla nullità della delibera della Cooperativa, al di fuori del suo oggetto sociale, stante l’avvenuta costituzione del Condominio, avendo invece ritenuto che tali lavori rientravano nel completamento del programma costruttivo delle Cooperativa. Il giudice di pace escludeva poi che gli acquirenti dell’alloggio dovessero rivalere l’opponente sulla base della scrittura del 24 gennaio 2003.

8. L’appello proposto dall’odierno ricorrente veniva anch’esso rigettato con condanna alle spese.

8.1 – Il Tribunale di Messina rilevava che le somme ingiunte derivano dalla ripartizione deliberata dall’assemblea dei soci della cooperativa delle somme necessarie al completamento dei lavori inerenti gli spazi esterni degli alloggi costruiti in ottemperanza all’oggetto sociale. Detti lavori possono ritenersi inerenti e non esulanti lo scopo sociale, trattandosi di opere di completamento delle infrastrutture di proprietà comune”. Aggiungeva che “al momento della delibera, il condominio non era ancora stato costituito, ed anzi era stato espressamente rinnovato il consiglio d’amministrazione della cooperativa”.

8.2 – Riteneva anche corretta la decisione del giudice di pace che aveva escluso la manleva da parte dei nuovi acquirenti dell’alloggio sulla base della scrittura del 23.1.2003, perchè la clausola indicata nell’atto di vendita aveva un limite temporale di un mese dalla stipula della scrittura privata, termine abbondantemente scaduto; inoltre dette somme sono state deliberate nel momento in cui il Prof M. era ancora proprietario dell’immobile e socio della cooperativa”.

9. Impugna tale decisione il Prof. M., che articola otto motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, art. 114 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 nonchè dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3)”. La sentenza impugnata non riporta le conclusioni delle parti ed è troppo stringata e non soddisfa i “requisiti minimi”, imposti dalle norme citate (nella loro formulazione ante riforma della L. n. 69 del 2009). Secondo il ricorrente, “non sembrano esposte compiutamente neppure le ragioni in fatto e in diritto della decisione assunta, nè sono state indicate le ragioni di gravame svolte dal M. avverso la statuizione di primo grado, nè sono stati richiamati i decisa della suddetta sentenza di primo grado, nè, da ottica più generale, è stato individuato l’oggetto del giudizio”.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 201 e 213 nonchè dell’art. 2448 c.p.c., comma 1, n. 2, artt. 2449, 2516 e 2539 c.c. (nella loro formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), art. 360 c.p.c., n. 3”. Il Tribunale ha errato perchè la Cooperativa, “a seguito della costruzione e dell’assegnazione degli alloggi e della stipula dei conseguenti contratti di mutuo individuale (..) avendo esaurito la propria attività, avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, (…) e proprio con la Delib. 26 marzo 2002 è stato costituito, tra gli assegnatari, il condominio”, che avrebbe dovuto procedere ai lavori in questione. Richiama Cass. 2006, n.17031, che ha affermato che a) “la stipula dei contratti di mutuo individuale determina ex se il sorgere del condominio” e che b) “non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c., comma 1, (secondo cui “i condomini costituiti in forma di società cooperativa possono consentire tale forma di amministrazione”), al R.D. n. 1165 del 1938, art. 201, comma 2, (secondo cui i vincoli sociali permangono sul condominio finchè tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati”) e al medesimo R.D. n. 1165 del 1938, art. 212 (secondo cui “il presidente della cooperativa rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi il condominio)”.

Essendo stati, nel caso in questione, “contestualmente assegnati gli alloggi frazionati (e quindi stipulati) i correlati contratti di mutuo individuale, la gestione delle parti comuni avrebbe dovuto essere affidata al Condominio, con l’effetto che la Cooperativa non aveva il potere di deliberare nuovi lavori su dette parli comuni e di pretendere le relative somme dagli ex assegnatati; pertanto era (ed è) carente di titolo per chiedere agli ex assegnatati il pagamento dei “nuovi” lavori”.

Aggiunge che la Cooperativa, “stante l’avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale determinato dall’assegnazione degli alloggi ai soci e sussistendo, dunque, una causa di scioglimento della società ai sensi del summenzionato art. 2448 c.c., comma 1, n. 2, avrebbe dovuto essere sciolta, con il conseguente divieto – ai sensi del successivo art. 2449 c.c., commi 1 e 2 – di intraprendere nuove operazioni; e con il correlato obbligo della messa in liquidazione”.

Di qui, “la correttezza della chiamata nel giudizio dell’amministratore e legale rappresentante di Zagara II, Me.

C.”, posto che “il previgente art. 2516 estende alle suddette società (cooperative, ndr le disposizioni in materia di liquidazione delle società per azioni e che il presidente art. 2539 c.c. che “la società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell’art. 2448, escluso il n. 4, nonchè per la perdita del capitale sociale””.

3. Col terzo motivo si deduce: insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il tribunale ha posto a base della sua decisione la circostanza secondo la quale il condominio non era ancora costituito”, mentre dalla stessa Delib. 26 marzo 2002 risultava che “è stata altresì deliberata la costituzione del condominio”. In ogni caso si trattava di “lavori diversi ed ulteriori aspetto alla costruzione degli alloggi da assegnare (tanto che sono stati deliberati cinque anni dopo la stipula dei singoli contratti di assegnazione”.

4. Col quarto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda di manleva proposta dal M. nei confronti del Presidente di La Zagara II Me.Ca.. Precisa di aver dedotto nella parte motiva dell’appello che per quel che riguarda la posizione del Me., il Giudice di prime cure non ha svolto alcuna argomentazione. E’ sufficiente ribadire quindi che il suddetto Me., in qualità di legale rappresentante della Cooperativa, non poteva dare corso a nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società, nè comunque dare esecuzione a procedimenti confliggenti con disposizioni di legge o contrattuali”. considerazioni “sono state anteposte nella comparsa conclusionale del 2.11.2010 (pag 8) ed erano già state svolte, in primo grado, nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 4) e in comparsa conclusionale (pag. 3)”.

5. Col quinto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè degli artt. 1366 e 1367 c.p.c. (art. 360 c.pc., n.3)”. Rileva il ricorrente che “con la scrittura privata del 24.1.2003 il M. e i coniugi T.- F. hanno pattuito che “se entro il suddetto termine, e cioè prima della stipula dell’atto pubblico (di trasferimento dell’immobile del M. ai T.-

F.) il promittente venditore fosse costretto legalmente a pagare le somme richieste dalla Cooperativa La Zagara, per le quali ha già fatto opposizione, dato che il pagamento sarebbe imputabile al rinvio della stipula dell’atto pubblico, dette somme saranno pagate dai promittenti acquirenti. Il promittente venditore, comunque, si adopererà come ha fatto fino ad oggi, ad evitare il suddetto pagamento con ogni possibile opposizione legale””.

Sulla base di tale scrittura, aggiunge il ricorrente di aver “proposto domanda di manleva nei confronti dei (promissari) T.-

F. deducendo che gli stessi avrebbero dovuto tenerlo indenne da qualunque esborso nei confronti della Cooperativa”. Ha errato il Tribunale a confermare “la sentenza di primo grado osservando che “la clausola indicata nell’atto di vendita aveva un limite temporale di un mese dalla stipula della scrittura privata, termine abbondantemente scaduto””, posto che “la ratio della sopra richiamata clausola è da individuare, con tutta evidenza, nella volontà degli stipulanti di accollare gli oneri imposti da “La Zagara II” sui coniugi T.- F. (che, entro pochi giorni, sarebbero divenuti proprietari dell’alloggio) e di tenere dunque indenne il M. dalle pretese avanzate dalla Cooperativa nei confronti dello stesso”.

Il termine indicato in tale clausola “rappresenta il limite temporale per la stipula dell’atto di compravendita definitivo”. La clausola intendeva “chiarire che – dopo la stipula del minuto definitivo – i T.- F. sarebbero divenuti proprietari dell’alloggio e dunque, in qualità di proprietari, sarebbero stati tenuti a pagare le somme pretese dalla Cooperativa, e, comunque, che nel termine di 30 giorni antecedente la stipula del definitivo, le suddette spese avrebbero dovuto essere corriposte dai T. F., pur non essendo gli stessi ancora proprietari del bene e anche quando – come è avvenuto nella specie – il pagamento fosse stato richiesto dalla Cooperativa al M.”.

Rileva che “l’interpretazione fornita dal Tribunale appare carente di adeguata indagine logica per la verifica – ai sensi dell’art. 1362 –

della comune intenzione delle parti”, posto che “il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: a) nella scrittura privata è chiarito che il pagamento (eventuale), da parte del M. delle somme pretese dalla Cooperativa sarebbe stato da imputare al rinvio della stipula dell’atto pubblico di compravendita (dal che è derivata la pattuizione secondo cui gli effetti della ritardata stipulazione sarebbero ricaduti sui T.- F.); b) nella medesima scrittura è fatto riferimento alla circostanza che il M. aveva proposto opposizione alla richiesta di pagamento di La Zagara II e che egli si sarebbe adoperato per evitare il suddetto pagamento con ogni opposizione legale: è evidente che il termine di un mese non può certamente essere correlato allo svolgimento di un’opposizione legale” posto che un’azione giudiziaria dura senz’altro più di trenta giorni (e questo comporta la palese incongruenza della interpretazione data alla clausola de qua dal Tribunale)”.

Aggiunge il ricorrente che “l’interpretazione fornita dal Tribunale (…) non lascia comprendere che senso avrebbe una clausola che tenga indenne il ricorrente dagli esborsi pretesi dalla Cooperativa per un termine tanto ridotto (30 giorni); e che interesse avrebbe avuto il M. stesso a essere tenuto indenne dagli esborsi medesimi per un periodo di 30 giorni e non anche per il periodo successivo”.

6. Col sesto motivo si deduce: “Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Il Tribunale si è limitato ad affermare che “il termine di 30 giorni contenuto nella scrittura privala del 24.1.2003 era spirato da tempo” senza considerare “le deduzioni svolte dal M. in ordine alla corretta interpretazione della suddetta clausola contrattuale”.

7. Col settimo motivo di ricorso si deduce: “Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Nell’atto di appello il ricorrente aveva evidenziato che “In subordine, deve ribadirsi quanto esposto in primo grado, ossia che le opere impropriamente realizzate dalla Cooperativa hanno costituito un’addizione alle opere condominiali del complesso della quale hanno beneficiato tutti i condomini e quindi, pro quota, anche i chiamati in causa T. – F.: ne deriva che questi dovranno garantire il deducente quanto meno a titolo di indebito arricchimento”.

Sulla base di tale argomentazione, il ricorrente aveva chiesto “In ogni caso, ritenuta la tenutezza di T.G. e di F.A. anche a titolo di indebito arricchimento, nonchè di Me.

C., a manlevare l’appellante da qualunque esborso nei confronti della Soc. Coop. La Zagara II, condannare i suddetti Me., T. e F. in solido, alternativamente o per quanto di rispettiva ragione, a rimborsare al M. quanto dallo stesso corrisposto alla Cooperativa, oltre interessi”. Precisa che “tale domanda era già stata proposta in primo grado ed è stata chiarita in conclusionale nei seguenti termini (pag. 11): “In via gradata, i T.- F. sono obbligati a tenere indenne il M. ai sensi dell’art. 2041 c.c..

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in relazione alla L. 3 agosto 1949, n. 536 e alla L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. 11 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Osserva il ricorrente che “Il Tribunale ha condannato il M. “al pagamento delle spese della presente fase del giudizio che liquida in 2.200,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 800,00 per diritti, oltre spese generali 12,5%, IVA e CPA nella misura di legge in favore di ogni singola parte appellata””. Rileva che “la liquidazione delle spese giudiziali disposta dal Tribunale è superiore ai massimi nei parametri stabiliti dalle tariffe forensi vigenti”, posto che “nessuna delle parti avversarie ha depositato la nota spese; che il valore della controversia ammonta ad Euro 1.900,00 all’importo delle somme ingiunte con il provvedimento monitorio opposto in primo grado); e che la liquidazione di cui si tratta è stata fissata “per ogni singola parte appellata” (ossia per ben quattro parti, in sintesi per complessivi Euro 8.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA)”. Sulla base dell’attività svolta e della stessa parcella presentata in tale giudizio dall’odierno ricorrente il totale dei diritti ammontava a Euro 661,00 e gli onorari potevano essere liquidati da un minimo di Euro 470 ad un massimo di Euro 1000.

La causa non era di particolare importanza e le posizioni di alcune parti erano identiche.

B. Il ricorso è fondato quanto al quinto, sesto ed ottavo motivo, risultando gli altri motivi infondati per quanto di seguito si chiarisce.

1. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 132, 118 e 156 c.p.c.. La sentenza è nulla perchè non è motivata nei fatti e nelle decisioni assunte. Non sono state trascritte le conclusioni.

Il motivo è infondato perchè la mancata trascrizione delle conclusioni di per sè non rileva ai fini denunciati, trattandosi di “semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (Cass. n. 2237 del 2016, Rv. 638823), mentre la sintesi estrema che caratterizza l’esposizione dei fatti e la motivazione della sentenza non determina anch’essa di per sè nullità, posto che è comunque possibile ricavarne i fatti e i presupposti della decisione, (vedi Cass. 2009 n. 6683).

2. Il secondo motivo riguarda la nullità della delibera della Cooperativa assunta in carenza di poteri.

E’ infondato perchè la delibera è formalmente valida, posto che la Cooperativa all’unanimità dei presenti rinnova gli organi sociali e dispone per l’esecuzione dei lavori. Contestualmente l’assemblea della Cooperativa ha anche deliberato, dopo il rinnovo degli organi sociali e l’esecuzione dei lavori, anche l’istituzione del condominio, che quindi in quel momento non era ancora operativo. Di conseguenza, prima di tale data il condominio non esisteva e comunque a tale data non era operativo.

Nè può ritenersi nulla la delibera della cooperativa perchè adottata al di fuori dell’oggetto sociale, come correttamente ritenuto da entrambi i giudizi di merito, stante la natura dei lavori specificamente riferiti alla sistemazione degli spazi esterni e alla recinzione della palazzina, lavori che ben potevano) essere compresi nell’ambito del programma di fabbricazione deliberato dai soci. Nè, ancora, la mancata deliberazione di liquidazione della cooperativa può essere invocata al solo fine di rendere invalida la delibera sui lavori, sussistendo nell’ordinamento strumenti diversi ed adeguati per contrastare l’irregolare gestione societaria. Nè può ritenersi, infine, che l’eventuale conseguimento dell’oggetto sociale determini automaticamente lo scioglimento la società. Quanto poi all’arresto di questa corte citato dal ricorrente (Cass. 2006 n. 17031), secondo cui la stipula del mutuo individuale “comporta la nascita del condominio tra gli assegnatari acquirenti, occorre osservare che tale principio non esclude che la cooperativa, in mancanza di effettiva costituzione del condominio, ed in assenza di iniziative per la sua costituzione formale (come risulta nel caso in questione per circa cinque anni) ben possa anche effettuare nelle more la necessaria gestione. Nè risulta che l’odierno del ricorrente di ciò si sia doluto, nè che abbia assunto iniziative per la liquidazione della cooperativa e per la costituzione formale del condominio. Nè, infine, nel caso in questione si pone il problema di legittimazione affrontato dalla sentenza citata dal ricorrente, posto che, nel caso oggi in esame, non è il condominio ad agire ma la cooperativa poi posta in liquidazione, all’evidente scopo di definire tutti i rapporti pendenti collegati alla realizzazione del suo oggetto sociale.

3 – Il terzo motivo riguarda vizi di motivazione sulla natura dei lavori e sulla mancata costituzione del condominio.

E’ infondato perchè, per come risulta per tabulas, il Condominio è stato costituito con la stessa delibera con la quale la cooperativa, rinnovata nei suoi organi sociali e pienamente ancora operativa ha dato luogo ai lavori. Non risulta che i lavori per come descritti siano del tutto al di fuori dell’oggetto sociale, relativo alla costruzione di alloggi sociali racchiusi in edificio con conseguente necessità di sistemare anche gli spazi esterni, di natura e pertinenziale, dovendo l’eventuale prova contraria essere fornita dal socio. In ogni caso, seppur stringata, la motivazione affronta tali temi e li definisce in modo sufficiente ad individuare la ratio decidendi.

4. Il quarto motivo riguarda la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva nei confronti del presidente della cooperativa, citato anche in proprio.

Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del secondo motivo.

5. Il quinto motivo riguarda la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. sull’interpretazione della scrittura di manleva con riguardo ai nuovi acquirenti. Il successivo motivo (n. 6) riguarda la stessa questione sotto il profilo dei vizi di motivazione.

I motivi sono fondati. La stringata motivazione non dà conto adeguatamente della volontà delle parti, alla luce anche del preliminare e della successiva aggiunta in calce allo stesso, che avevano regolato lo spostamento della data del rogito, indicandone le ragioni e prevedendo uno specifico costo a carico dei promittenti acquirenti. Nè la motivazione si fa carico di valutare la volontà delle parti alla luce dell’anticipato possesso dato ai promittenti acquirenti fin dal preliminare (del dicembre 2001), di quanto convenuto nel preliminare ai fini della regolazione degli oneri di gestione dell’alloggio, nè infine della data (posteriore al preliminare) nella quale le spese aggiuntive erano state deliberate (marzo 2002) e di cui i promittenti acquirenti si assumevano (nel febbraio 2003) l’onere, in caso di esito negativo delle azioni intraprese dal parte promittente venditrice nei confronti della Cooperativa. La previsione del termine inserito nella scrittura del febbraio 2003 doveva essere valutata nell’ambito di tali circostanze, del tutto trascurate dal giudice dell’appello.

6. Il settimo motivo lamenta la violazione art. 112 c.p.c. perchè la corte non avrebbe esaminato la domanda di indebito arricchimento svolta dal ricorrente, seppure in via subordinata, nei confronti dei coniugi.

Il motivo è infondato, perchè la domanda di indebito arricchimento è stata per la prima volta specificamente avanzata solo nella comparsa conclusionale in primo grado e successivamente in appello cd era quindi inammissibile, perchè nuova, in entrambi i gradi.

7. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dei parametri legali per la liquidazione delle spese, perchè il giudice, avendo liquidato le spese soltanto per la fase relativa all’appello, come risulta dal dispositivo, pur in mancanza di notula al riguardo, ha liquidato somme superiori ai diritti e agli onorari spettanti in relazione al concreto svolgimento del processo per come risulta specificamente descritto dal ricorrente.

Il motivo è fondato. Pur in assenza delle notule, può farsi riferimento alle voci analiticamente riportate dal ricorrente, che indicano le attività svolte in appello. Trattandosi di causa di Euro 1900 di valore, gli importi per le singole voci per diritti ed onorari nei minimi e nei massimi indicati dal ricorrente risultano corretti In assenza di motivazione sulle ragioni che avrebbero indotto il giudice a derogare alla applicazione dei parametri ordinari, la liquidazione risulta, per gli uni e per gli altri, al di sopra dei massimi tariffari. Il motivo va accolto quanto alle parti diverse dai coniugi T.- F., per i quali, invece il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del quinto e sesto motivo.

C. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo ai motivi accolti (quinto e sesto e ottavo, restando l’ottavo assorbito nei rapporti ricorrente-coniugi) e rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Messina, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quinto, il sesto e in parte l’ottavo motivo di ricorso, restando assorbito l’ottavo quanto alle spese di giudizio nel rapporto tra il ricorrente ed i coniugi T.- F.; rigetta tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro Tribunale di Messina anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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