Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14073 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/10/2016, dep.07/06/2017),  n. 14073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), con sede a (OMISSIS), in persona

del curatore dottor N.F., giusta autorizzazione rilasciata

dal giudice delegato in data 29 gennaio 2013, rappresentato e difeso

dall’avvocato Salvatore Marotta del foro di Torino ed elettivamente

domiciliato a Roma, via Dardanelli, n. 37, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Campanelli, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/26/12 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 30 gennaio 2012, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

ottobre 2016 dal consigliere Dottor Bielli Stefano;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Garofoli

Pietro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

Dottoressa SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità

od il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza n. 10/26/12, depositata il 30 gennaio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc: “CTR”) accoglieva l’appello proposto dal Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 143/15/2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino (hinc: “CTP”), compensando tra le parti le spese di lite.

Il giudice di appello premetteva che: a) la s.r.l. (OMISSIS), produttrice di apparecchi di misura, era stata dichiarata fallita il 3 settembre 2008 ed il 5 novembre successivo era stato effettuato un accesso presso l’ufficio del curatore, cui erano seguiti un processo verbale di constatazione (hinc: “pvc”) ed un avviso di accertamento di indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’IVA; b) la CTP aveva rigettato il ricorso proposto dal curatore fallimentare, il quale aveva proposto appello in relazione a nove rilievi contenuti nell’accertamento.

Su queste premesse, la CTR, nell’accogliere l’appello della curatela, osservava (per quanto qui interessa) che: a) in ordine al rilievo n. 1 (recupero a tassazione di Euro 12.357,69 per costi contabilizzati nel conto noleggi, con riconoscimento della deducibilità per solo Euro 1.807,60, cioè entro il limite massimo di cui all’art. 164 del TUIR; recupero contestato dalla contribuente perchè le fatture emesse dalla fornitrice s.p.a. Alphabet Italia riguardavano una quota a titolo di noleggio ed una a titolo di servizi di gestione, con la conseguenza che il suddetto limite massimo poteva riguardare solo la parte relativa ai noleggi; contestazione rigettata dalla CTP per l’indeterminatezza dei costi e della documentazione), l’appellante aveva fornito già in primo grado documenti comprovanti le quote per servizi, da escludere dalla ripresa a tassazione, per Euro 4.790,21, e la ripresa IVA era illegittima perchè l’IVA non era stata detratta, ma imputata a maggiorazione del costo; b) in ordine al rilievo n. 2 (recupero a tassazione di costi contabilizzati nel conto affitti positivi di cui alla fattura (OMISSIS), ritenuti non inerenti perchè riguardanti terzi), i costi non afferivano a terzi, ma a tirocinanti provenienti da altre Regioni, e costituivano non spese di rappresentanza, bensi costi da rimborsare dalla s.p.a. Italia Lavoro, in base ad apposita convenzione; c) in ordine al rilievo n. 3 (recupero a tassazione di Euro 9.911,67 per costi di canoni leasing per difetto di competenza in ordine alle fatture con dicitura “scadenza del canone”; contestazione rigettata dalla CTP per indeterminatezza della documentazione), l’ente impositore non aveva tenuto conto nè dei risconti attivi separatamente contabilizzati nè del contratto posto a base delle fatture, in forza del quale i costi erano determinabili, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, per la quota di competenza in ragione del costo/giorno del leasing moltiplicato i giorni dell’anno di riferimento; d) in ordine al rilievo n. 5 (recupero a tassazione dei costi relativi a fatture emesse dalla s.r.l. ElectroPlast, per difetto di esibizione dei documenti di trasporto; là dove i documenti di trasporto prodotti in primo grado non erano stati ritenuti utilizzabili perchè non prodotti in sede di verifica), non v’era stato un intenzionale occultamento, perchè il curatore, pubblico ufficiale, non aveva interesse a porre in essere operazioni fraudolente e, quindi, la produzione documentale non era preclusa; e) in ordine al rilievo n. 6 (recupero a tassazione dei costi relativi al conto lavorazioni esterne non documentati; recupero contestato dalla s.r.l. con la produzione – non ammessa dalla CTP – delle fatture n. e n. 9 della s.r.l. ElectroPlast), non v’era stato un intenzionale occultamento, per le ragioni di cui al punto precedente e, quindi, la produzione documentale non era preclusa.

2. – Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di circa Euro 263.154,00, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 20 – 28 dicembre 2012.

3. – Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) resiste con controricorso spedito il 2 febbraio 2013.

4. – Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio con riguardo al rilievo n. 1 dell’accertamento, concernente i costi del noleggio del veicolo modello BMW serie 5, targato (OMISSIS). Secondo l’Agenzia, la CTR, nel ritenere documentato che l’ importo da escludere dalla ripresa a tassazione era di Euro 4.709,21 (quote per servizi) e nell’escludere la ripresa a tassazione dell’IVA (per Euro 2.471,54): a) non aveva precisato i documenti ritenuti decisivi nè aveva identificato i servizi nè le ragioni della loro non computabilità tra le spese di noleggio (oltretutto difformemente dal criterio originariamente seguito dalla società); b) non aveva chiarito da quale documentazione aveva desunto che l’IVA era stata considerata dalla società interamente detraibile e imputata a maggiorazione di costo (questione questa controversa).

1.1. – Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni tra loro autonome.

In primo luogo, l’Agenzia (a sua volta) non ha evidenziato gli elementi nè ha indicato e trascritto la documentazione che la CTR avrebbe trascurato di esaminare e che inficerebbero la sua conclusione di intervenuta dimostrazione dell’assunto di illegittima ripresa a tassazione. Ciò rende inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.

In secondo luogo, con il predetto motivo, la ricorrente intende provocare, inammissibilmente, una nuova valutazione dei dati presi in considerazione dalla CTR (fatture e tabella di ripartizione del corrispettivo tra noleggio e gestione allegate all’appello; mancata prova della detrazione dell’IVA imputata a costo).

2. – Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio con riguardo al rilievo n. 2 dell’accertamento, concernente i costi sostenuti in relazione alla fattura (OMISSIS), ritenuti non inerenti (Euro 678,76; IVA per Euro 135,75; affitto di un bilocale arredato a favore di due persone esterne). Secondo l’Agenzia, la CTR, nel richiamare una convenzione senza esaminarne il testo, ha omesso di indicare la clausola in base alla quale ha ritenuto fondato il diritto al rimborso a favore della contribuente e comunque la documentazione contabile della s.r.l. l’effettività dei rimborsi stessi.

2.1. – Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni tra loro autonome.

In primo luogo, il motivo è privo di autosufficienza, perchè l’Agenzia non ha trascritto la “convenzione” richiamata dalla CTR a sostegno della decisione nè i documenti inerenti.

In secondo luogo, anche con il secondo motivo la ricorrente intende provocare, inammissibilmente, una nuova valutazione dei dati di fatto presi in considerazione dalla CTR (la predetta “convenzione” ed il suo rapporto con i rimborsi), secondo cui i costi non afferivano a terzi, ma a tirocinanti provenienti da altre Regioni, e costituivano non spese di rappresentanza, bensì costi da rimborsare dalla s.p.a. Italia Lavoro, in base ad apposita convenzione.

3. – Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio con riguardo al rilievo n. 3 dell’accertamento, concernente i costi di canoni leasing non di competenza. Secondo l’Agenzia, la CTR, nel riformare sul punto la sentenza della CTP, non aveva chiarito a quale documentazione facesse riferimento (tanto più che la contribuente aveva censurato solo il metodo di calcolo e per detti oneri non era stato effettuato alcuno storno delle quote non di competenza nè alcuna variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi).

3.1. – Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni tra loro autonome.

In primo luogo, il motivo è privo di autosufficienza, perchè l’Agenzia non ha trascritto la documentazione prodotta dalla contribuente e ritenuta dalla CTR (diversamente dalla riformata sentenza della CTP) dotata di “determinatezza”.

In secondo luogo, anche con il terzo motivo la ricorrente intende provocare, inammissibilmente, una nuova valutazione dei dati di fatto presi in considerazione dalla CTR, la quale (sia pure implicitamente) ha ritenuto di accogliere il motivo di appello in ragione del costo/giorno del leasing moltiplicato i giorni dell’anno di riferimento.

4. – Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio con riguardo ai rilievi n. 5 e n. 6 dell’accertamento, concernenti i costi di cui alle fatture emesse dalla s.r.l. ElectroPlast. Secondo la ricorrente, la CTR, nel ritenere insussistente la preclusione alla produzione documentale pertinente e nel ritenere che non v’era stato un precedente intenzionale occultamento (perchè il curatore, pubblico ufficiale, non aveva interesse a porre in essere operazioni fraudolente), aveva omesso di pronunciarsi sulla valenza probatoria della documentazione prodotta (DDT per il rilievo n. 5; fatture per il rilievo n. 6).

4.1. – Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni tra loro autonome.

In primo luogo, il motivo è privo di autosufficienza, perchè l’Agenzia non ha trascritto la documentazione ritenuta decisiva e asseritamente non esaminata in modo adeguato dalla CTR (DDT e fatture).

In secondo luogo, anche con il quarto motivo la ricorrente intende provocare, inammissibilmente, una nuova valutazione dei dati di fatto presi in considerazione dalla CTR: tanto più in quanto non risulta contestata la veridicità nè dei DDT (documenti di trasporto), indicativi della quantità e qualità dei beni (rilievo n. 5), nè delle fatture (rilievo n. 6).

5. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Agenzia.

PQM

 

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; condanna la ricorrente Agenzia a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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