Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14072 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 21/05/2021), n.14072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1985/2015 proposto da:

B.A., domiciliata ope legis ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IOLANDA DE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1653/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/06/2014 R.G.N. 2670/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello di B.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nonchè nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento con il quale, il 27 luglio 2012, era stata disposta la sua cancellazione dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola primaria;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’appellante il 16 luglio 2008 aveva conseguito il diploma di laurea in Pedagogia dell’Infanzia e, per effetto del riconoscimento di alcuni degli esami sostenuti, nell’anno accademico 2008/2009 si era iscritta al 30 anno del corso di Scienza della Formazione Primaria;

3. ricostruito il quadro normativo il giudice d’appello ha osservato che il legislatore, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva perseguito l’obiettivo di superare la forma di reclutamento e, pertanto, aveva limitato le nuove iscrizioni ad ipotesi tassative, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva;

4. la frequenza del corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria consentiva l’inserimento con riserva nelle graduatorie solo se ancorato al dato storico dell’iscrizione nell’anno accademico 2007/2008, a prescindere dal livello di formazione acquisito e, quindi, senza che assumesse alcun rilievo l’iscrizione al primo anno o a quelli successivi;

5. la ricorrente, pacificamente, non possedeva il requisito perchè solo in epoca successiva a quella indicata dal legislatore si era iscritta al corso di laurea e nessun rilievo poteva assumere la circostanza che, grazie al riconoscimento di alcuni esami già sostenuti nell’altro percorso didattico, fosse stata iscritta al 30 e non al 10 anno;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.A. sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il Ministero che ha solo depositato atto di costituzione al fine di potere partecipare alla discussione della causa;

7. con memoria depositata il 14 gennaio 2021 la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in qualità di docente di ruolo a tempo indeterminato nel sostegno per minorati psicofisici ed ha chiesto alla Corte di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, perchè la stessa presuppone una richiesta congiunta delle parti, le quali devono entrambe dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019);

2. tuttavia nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal ricorrente, va equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c. e, pertanto, in assenza dei requisiti richiesti dal comma 3 della disposizione citata, la stessa, seppure non idonea a determinare l’estinzione del processo, comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse (Cass. S.U. n. 3876/2010), atteso che quest’ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione ma anche successivamente sino alla decisione della causa;

3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè il Ministero ha solo depositato atto di costituzione, riservandosi di illustrare oralmente le difese, e non ha svolto ulteriore attività difensiva;

4. non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, perchè la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente qualora il difetto di interesse discenda da fatti sopravvenuti (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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