Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14072 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14072 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Farmacia del Corso s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in
Roma, alla via Ferrari 2, presso lo studio dell’avv. Giorgio Antonini„ rapp.to e difeso dall’avv. Ermanno Consorti, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo n. 7/2010/06, depositata 1’1/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

13488/11

Ordinanza

pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Farmacia del Corso s.n.c.

contro l’Agenzia delle

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello

che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Teramo n. 135/3/2007
il ricorso avverso l’avviso di recupero di credito di imposta

RACCRA400143. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 8 della L. 388/2000, 1 e 2 d.l. 253/2002
, 43 del dpr 600/73 e 62 della L. 289/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso che l’ inoltro del modello CVS fosse necessario per fruire del
credito di imposta. La censura è fondata alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442 del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del
13/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009) secondo cui l’imprenditore
ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei
contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e), della legge
27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento
effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art.
62 cit. a pena di decadenza; non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

13488/11

Ordinanza

pag. 2

proposto dalla Agenzia

di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto
dall’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente)
per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato
posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine
per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pub-

perabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Farmacia del
Corso s.n.c. avverso l’avviso di recupero di credito di imposta RACCRA400143
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal
Farmacia del Corso s.n.c. avverso l’avviso di recupero di credito di imposta
RACCRA40014 , compensando tra le parti le spese del giudiz”
Così deciso in Roma, 18/4/2013

esidente
io Cicala

blicazione del d.l. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque su-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA