Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14071 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28988-2008 proposto da:

TELECOM ITALIA SpA (OMISSIS) in persona dell’Avv. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso

lo studio dell’avvocato NUCCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VIOLA GIUSEPPE, CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), S.V. (OMISSIS),

S.U. (OMISSIS), SC.SA.

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

S.U. (OMISSIS), S.V.

(OMISSIS), SC.SA. (OMISSIS),

M.A. O A. (OMISSIS), S.

S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONARO LUIGI

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 212/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/1/2008, depositata il 20/02/2008, R.G.N.

1394/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FRANCESCO NUCCI;

udito l’Avvocato NICOLA NANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel ricorso per cassazione di Telecom si premette che nel 1999 S.U. agì giudizialmente innanzi al tribunale di Torino per il risarcimento dei danni nei confronti di Telecom Italia s.p.a. addicendone comportamenti illeciti compiuti nei suoi confronti, in proprio e quale amministratore di alcune società.

Il 3.2.2003 le parti definirono la controversia con un atto di transazione (prevedente il pagamento da parte di Telecom di Euro 1.807.559,15), cui intervennero anche il figli e la moglie dello S., che si impegnarono tra l’altro a non promuovere alcun giudizio nei confronti di Telecom per le ragioni già fatte valere dal congiunto.

Il giudizio, nel quale intervennero i familiari dell’attore, peraltro proseguì, avendo lo S. rappresentato di non essere stato informato, al momento della sottoscrizione, che Telecom aveva presentato una denuncia-querela nei suoi confronti, ulteriore rispetto ad un’altra che aveva dato luogo ad un diverso giudizio penale.

Con sentenza n. 36718 del 2004 il tribunale dichiarò inammissibili le domande volte a paralizzare gli effetti dell’atto transattivo, respinse conseguentemente la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibili le domande degli intervenuti.

La corte d’appello di Torino respinse il gravame del soccombente con sentenza n. 1752 del 2007.

2.- Il ricorso concerne peraltro il diverso giudizio instaurato dallo S. e dai suoi familiari innanzi al tribunale di Genova con atto di citazione notificato del 19.4.2005, con il quale i secondi domandarono che venisse di chiarata la nullità nei loro confronti della transazione del 3.2.2003 e S.U. che ne venisse accertata la risoluzione per avveramento della condizione risolutiva ex art. 1359 cod. civ., con la condanna di Telecom al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 1540/2006 il tribunale, disposta la separazione delle cause, accolse la domanda dei familiari, dichiarando la nullità della transazione nei loro confronti. Quanto alla posizione di S.U., dichiarò inammissibili le domande di nullità e di annullamento della transazione, ne accolse parzialmente la domanda risarcitoria e liquidò a titolo di provvisionale ex art. 278 c.p.c., comma 2, la somma di Euro 20.000, oltre interessi e rivalutazione, condannando Telecom al versamento della somma; dispose che la causa proseguisse per la discussione sui profili di pregiudizialità.

L’appello proposto da Telecom nei confronti di tutte le parti è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 212 del 2008, con la quale sono state anche interamente compensate tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Telecom Italia s.p.a., affidandosi a tre motivi cui resistono con unico controricorso gli S. ed M.A., che propongono anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- La corte d’appello, in riferimento ai motivi di gravame di Telecom, ha ritenuto:

a) che, in relazione all’obbligazione assunta dai familiari dello S. di “non promuovere alcuna iniziativa giudiziaria contro Telecom per le causali già fatte valere dal loro congiunto e di astenersi dal porre in essere qualsiasi atto emulativo anche tramite Internet contro Telecom ed i suoi dirigenti”, correttamente il tribunale aveva qualificato il negozio come transazione; poi ravvisandone la nullità per mancanza di causa, costituita dall’indefettibile correlazione tra l’aliquid datum e l’aliquid retentum;

b) che la condanna al risarcimento in favore di S.U. trovava adeguato fondamento in termini di responsabilità extracontrattuale nella violazione da parte di Telecom, nella fase prodromica al perfezionamento della transazione, dal dovere di correttezza e di buona fede, per non aver reso edotta la controparte ( S.U.), nel momento in cui la stessa accedeva il 3.2.2003 alla rinuncia alle sue pretese in funzione della definizione di ogni posizione passiva pendente a suo carico, della sussistenza di un procedimento penale nei suoi confronti a seguito di denuncia- querela presentata il 25.10.2002, sottoscritta da un legale rappresentante di Telecom che aveva poi sottoscritto anche la transazione.

3.- Di tanto si duole Telecom col ricorso principale deducendo col primo motivo, omessa, errata ed insufficiente motivazione su punto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la corte d’appello apoditticamente ritenuto quanto sopra riferito (sub 2. a) senza verificare se la partecipazione all’atto dei familiari di chi transigeva non avesse, come sostenuto da Telecom, “altra natura e finalità”, costituita dallo scopo di dichiarare con atto unilaterale di non avere alcuna pretesa nei confronti di Telecom che potesse trovare origine nelle medesime ragioni poste a fondamento della domanda proposta da S. U.. Il che era stato appunto sostenuto in primo grado, sicchè l’avere la corte d’appello ritenuto che il richiamo a quelle considerazioni non integrava uno specifico motivo di impugnazione, integrava al contempo il vizio di omessa pronuncia e di falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

3.1.- Il motivo è manifestamente infondato. Quale fosse la alternativa finalità della rinuncia (che non è una finalità, ma un atto) non è detto in ricorso. Non è dunque in alcun modo infirmato l’assunto della corte d’appello che Telecom aveva richiesto l’impegno dei figli e della moglie di S.U. al fine di assicurarsene preventivamente il comportamento futuro in qualità di possibili eredi del medesimo e che essi non potevano compiere atti di disposizione di diritti di cui non erano titolari e che avrebbero potuto acquistare solo per effetto di successione mortis causa; con il corollario che il negozio era nullo ex art. 1418 c.c., comma 2.

4.- Col secondo motivo sono dedotte “violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c.; incompetenza funzionale con riferimento al principio del doppio grado di giudizio”.

Vi si assume che il tribunale aveva sospeso la causa – fino alla definizione di quella pendente a Torino – sulla domanda di risarcimento del danno in relazione alla mancanza di conoscenza da parte dello S., al momento della transazione, della denuncia-querela presentata da Telecom nei suoi confronti il 25.10.2002, accogliendo nei limiti della concessa provvisionale quella fondata sull’autonomo titolo di responsabilità costituito dall’aver dovuto lo S. subire due procedimenti penali, uno dei quali conclusosi con sentenza di assoluzione n. 6134/03 della corte d’appello di Roma.

A fronte di tale situazione – continua la ricorrente Telecom – la corte d’appello aveva preso in considerazione, riconoscendo il risarcimento, non i danni traenti origine dalle vicende di cui alla citata sentenza n. 6134/03, ma quelli che si assumevano derivati dalla mancata conoscenza della seconda denuncia-querela, il cui giudizio era stato sospeso in attesa della definizione di quello pendente a Torino. Così facendo, il giudice d’appello, adito con impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, aveva esaminato profili sui quali il giudice di primo grado si era riservato di decidere nel prosieguo, in tal modo pronunciandosi in una situazione di incompetenza funzionale in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.

4.1.- Col terzo ed ultimo motivo del ricorso principale sono dedotte violazione dell’art. 112 c.p.c. (ed omessa motivazione su punto decisivo) per omessa pronuncia sul motivo di appello col quale Telecom s’era doluta dell’inidoneità dei “fatti specifici” dai quali il tribunale aveva desunto la responsabilità della società in relazione alla querela presentata il 9.7.1997.

4.2.- I due motivi, che per la connessione tra le questioni che pongono possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La censura di cui al secondo motivo muove – giova ripetere – dal presupposto che, mentre il tribunale aveva riconosciuto la provvisionale in relazione ai procedimenti penali subiti dallo S., la sentenza di appello in questa sede impugnata ha avuto invece riguardo ai danni derivati dalla mancata conoscenza, da parte del medesimo, della seconda denuncia querela (25.10.2002) e dalla tardiva rimessione della stessa, il cui giudizio era stato poi sospeso (così il ricorso, a cavallo delle pagine 12 e 13).

Va in contrario rilevato che il tribunale aveva escluso sia che sussistesse pregiudizialità rispetto alla questione della nullità della transazione di cui alla causa pendente a Torino, sia che i danni fossero correlati all’assoluzione di cui alla sentenza n. 6143 della corte d’appello di Roma, espressamente affermando che “se è vero che l’assoluzione non comporta automaticamente assunzione di responsabilità civile per il querelante, vero è che tale responsabilità può derivare dall’esame dei fatti specifici” (pagina 8, righe da 29 a 31). Ed il fatto specifico, nel contesto descritto a pagina 9 della sentenza e che non è qui il caso di riproporre, era stato ravvisato nell’avere lo S. scoperto, “dopo avere sottoscritto una transazione la quale nelle intenzioni doveva por fine alla questione che lo aveva opposto a Telecom, che nell’ottobre 2002 era stata presentata altra denuncia querela avente in sostanza stesso contenuto di quella in relazione alla quale la pronuncia dichiarava il fatto non costituente reato” (pagina 9, righe da 9 a 12).

Non sussiste dunque il presupposto della denunciata violazione di norma processuale da parte della corte d’appello, che ha esaminato il medesimo profilo considerato dal tribunale: appunto il danno da mancata comunicazione della querela presentata prima della conclusione della transazione.

Le osservazioni che precedono valgono ad evidenziare l’infondatezza anche del terzo motivo, giacchè l’appellante Telecom aveva basato l’impugnazione – come risulta dalla seconda parte dell’atto di appello – sull’addotta insufficienza di una sentenza penale di assoluzione a fondare la responsabilità del querelante, essendo invece necessario che la querela integri anche una calunnia, e sulla inconsapevolezza di Telecom, all’epoca della presentazione della querela dell’ottobre del 2002, di un’assoluzione intervenuta in appello, dopo una sentenza di condanna in primo grado, solo nel settembre del 2003 (successivamente anche alla stessa transazione).

Ma, come s’è detto, non su questo era fondata la sentenza di condanna del tribunale, che ha avuto riguardo all’omessa informazione da Telecom allo S. della seconda querela medio tempore presentata. Il che non è contestato da Telecom, al di là della diversa questione (solo quella non ancora definita all’epoca della decisione) degli effetti della mancata informazione sul contratto di transazione.

5.- Col ricorso incidentale sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la corte d’appello compensato le spese del grado in ragione “della peculiarità della vicenda, dei contrapposti profili dei comportamenti delle parti e delle ragioni della decisione”, integranti ragioni del tutto generiche ed insufficienti a giustificare la compensazione alla luce della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. di cui alla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

5.1.- La censura è infondata alla luce dell’assorbente rilievo che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto con L. n. 51 del 2006 si applica ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (1.3.2006), mentre il presente è stato iniziato il 19.4.2005.

6.- Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno respinti.

La soccombenza della ricorrente principale Telecom deve ritenersi prevalente, in relazione al carattere secondario della questione posta col ricorso incidentale. Ne consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna Telecom Italia s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 3.700, di cui 3.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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