Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14071 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 08/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19444-2011 proposto da:

CHLORIDE SPA 00307150375, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA

VENTURI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO FALDELLA;

– ricorrente –

contro

GEA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO RICCI;

AUSMAN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA

BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIUSEPPE

ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FELICE RIVA;

STC GROUP SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

PINZA;

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ARMENIO;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO AUSGLOBE FORMULA SPA, C.L.;

– intimati –

e sul ricorso 19444-2011 proposto da:

STC GROUP S.R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

PINZA;

– ricorrente incidentale –

contro

GEA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO RICCI;

e contro

CHLORIDE SPA (OMISSIS), FALLIMENTO AUSGLOBE FORMULA SPA,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AUSMAN S.R.L., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 341/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Gentile, per delega degli Avvocati Bozza

Ventura e Faldella, Esposito, Zardo, e Silvestri, per delega

dell’Avvocato Petronio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 29/1/2008, n. 1179, il Tribunale di Milano respingeva le domande avanzate da Chloride s.p.a. nei confronti di STC s.p.a.

(poi incorporata da STC Group srl.) e Ausglobe spa (già Austin Italia) per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inidoneità dell’impianto di condizionamento realizzato dalle convenute su suo incarico, per decadenza e prescrizione dell’azione quanto al rapporto con STC e per la sussistenza di clausola compromissoria quanto al rapporto con Ausglobe, condannando l’attrice altresì al pagamento delle spese processuali sostenute dalle convenute e dai terzi chiamati in causa in garanzia (Gea sai., già BM di B.M. snc, chiamata da STC, Ausman s.r.l. chiamata da Ausglobe, nonchè C.L. e Assicurazioni Generali spa, chiamati da Ausman). Avverso tale sentenza proponeva appello Chloride, chiedendone la riforma in relazione alla posizione di STC Group, con accertamento dell’inidoneità dell’impianto di condizionamento dalla stessa installato, attraverso l’espletamento di CTU e prova per testi, con conseguente condanna dell’appellata alla restituzione della somma ottenuta in eccesso in pagamento dello stesso impianto, al pagamento della pattuita penale del 10%, del performance bond di Euro 53.474,37, nonchè al risarcimento dei danni emersi dall’istruttoria.

Chloride chiedeva altresì la condanna di Ausman e Gea a restituire quanto percepito per le spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, prestando invece esplicita acquiescenza alla decisione circa la posizione di Ausglobe, che veniva citata solo in quanto già chiamata in causa da STC. STC Group s.r.l. si costituiva chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza e la reiezione delle domande nei propri confronti; in via di appello incidentale chiedeva di dichiarare la nullità dell’atto di citazione in primo grado e, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, la condanna di Ausglobe e di Gea a tenerla indenne dal pagamento delle somme che si ritenessero dovute a Chloride. Si costituivano nel giudizio d’appello altresì Ausglobe (della quale si verificava il fallimento nel corso del procedimento, con conseguenti interruzione e riassunzione), Gea, Ausman e Generali.

Con sentenza n. 341/2011 del 09/02/2011, la CORTE D’APPELLO di MILANO rigettava l’appello di Chloride. La Corte di Milano escludeva la condivisibilità delle argomentazioni del primo giudice circa la decadenza di Chloride dal termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi, nonchè circa la maturata prescrizione, Ad avviso dei giudici d’appello, tuttavia, dalla CTU espletata risultava provato che i difetti dell’impianto di condizionamento fossero imputabili alla responsabilità della sola Ausglobe spa (già Austin Italia), consistendo in difetti di progettazione dell’opera, senza che alcun addebito potesse essere mosso alla STC per i vizi di funzionamento dell’impianto stesso, con conseguente rigetto, seppur in base a diversa motivazione, della pretesa avanzata da Chloride verso STC. Chloride s.p.a. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resistono con controricorso STC Group s.r.l., Gea s.r.l., Ausman s.r.l. e Assicurazioni Generali spa, rimanendo intimati senza svolgere attività difensiva il Fallimento Ausglobe Formula s.p.a. e C.L.. STC Group s.r.l. ha proposto ricorso incidentale in quattro motivi, in ordine al quale Gea s.r.l. resiste con controricorso. Hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. STC Group s.r.l.

in data 16 maggio 2016, Ausman s.r.l. in data 19 maggio 2016 e Chloride s.r.l. in data 16 maggio 2016. In quest’ultima memoria, Chloride s.r.l. ha dichiarato di essere stata fusa per incorporazione nella Emerson Network Power s.r.l., producendo il relativo atto del 21 marzo 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale di Chloride s.p.a.

lamenta l’omessa pronuncia, e quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero l’omessa motivazione da parte della Corte d’appello quanto al motivo di doglianza secondo cui il vizio progettuale non esime da responsabilità l’appaltatore, quale condebitore solidale della prestazione.

Il secondo motivo del ricorso di Chloride s.p.a. allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 2697 c.c., in quanto la Corte di Milano dall’esistenza di un vizio progettuale ha tratto argomento per escludere qualsiasi responsabilità dell’appaltatore, che invece avrebbe dovuto avvedersi di tale vizio con la normale diligenza.

Il terzo motivo critica l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul seguente profilo: al momento della conclusione del contratto la STC aveva approvato il progetto.

Il quarto motivo del ricorso principale lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte di merito ha preso atto delle risultanze della relazione di accertamento tecnico preventivo ma poi contraddittoriamente ha escluso la responsabilità dell’appaltatore, ritenendolo un nudus minister, sebbene la STC avesse affidato l’opera ad un subappaltatore.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale di STC Group s.r.l.

sostiene l’inammissibilità/infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Chloride s.p.a. anche sotto il profilo della nullità dell’originaria citazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. Si evidenzia che nulla fosse stato contestato dall’attrice alla STC, deducendosi che l’inidoneità dell’impianto di condizionamento fosse da addebitarsi all’erronea progettazione dello stesso, e perciò rimanendo oscuro il titolo della responsabilità azionata alla medesima STC. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la nullità dell’atto di appello di Chloride s.p.a. per genericità e incompletezza dei motivi di gravame, e quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Il terzo motivo del ricorso di STC Group s.r.l. allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione alle dedotte prescrizione e decadenza della pretesa di Chloride s.p.a. Si insiste sull’intervenuta decadenza per decorso dei sessanta giorni dalla consegna dell’impianto, a far tempo dal collaudo estivo dell’impianto, avvenuto il 22 giugno 2002, essendo poi la denuncia avvenuta soltanto nell’ottobre 2003. Per di più, l’accettazione dell’opera da parte di Chloride s.p.a., nonostante i vizi riconoscibili, avrebbe comunque determinato la liberazione di STC. Viene anche opposta l’inammissibile novità del tema del riconoscimento dei vizi operato da STC, in quanto fatto dedotto soltanto nel giudizio d’appello, dando luogo tale riconoscimento ad un’azione diversa da quella ex art. 1667 c.c. prospettata in primo grado.

Con un quarto motivo di ricorso incidentale, la STC Group s.r.l.

ribadisce la responsabilità in garanzia di Ausglobe Formula s.p.a.

(già Austin Italia s.p.a.), in quanto progettista dell’impianto, nonchè di Gea s.r.l. (già B.M. s.n.c.), la quale eseguì la posa in opera e la regolazione degli impianti elettrici.

3. Va svolto dapprima l’esame del ricorso incidentale proposto dalla STC Group s.r.l., peraltro parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, giacchè esso investe questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito (quale, nella specie, nullità della citazione di primo grado e di appello, o sussistenza della decadenza, rispetto a domanda comunque rigettata nella sentenza gravata) e sarebbe perciò da intendersi come ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).

In ogni caso, il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

La Corte d’Appello di Milano aveva ben spiegato come non sussistesse la nullità della citazione di primo grado invocata dalla STC, apparendo chiari sia l’oggetto della domanda di Chloride, consistente nella condanna alla riduzione del prezzo d’appalto e al risarcimento dei danni per il cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento installato dalla STC, sia la causa petendi, radicata nel contratto stipulato tra le parti il 4 febbraio 2000 per la fornitura e la posa in opera di tale impianto presso lo stabilimento dell’attrice in (OMISSIS). La Corte di merito aveva anche convincentemente evidenziato come altro dall’indeterminatezza della domanda fosse lamentarsi che la citazione non prospettava le cause di tale cattivo funzionamento, in quanto questo è, al limite, motivo di infondatezza della pretesa ma non di sua invalidità.

La ricorrente incidentale insiste nel suo primo motivo a confondere il profilo della nullità della citazione con quello della sua infondatezza. Va premesso che il ricorso incidentale non contesta l’individuazione del petitum e della causa petendi operata dalla Corte d’Appello, nè trascrive il contenuto assertivo dell’atto di citazione. Ora, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità certamente non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, essendo, piuttosto, investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè, tuttavia, la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (e, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). In ogni caso, la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, può essere dichiarata soltanto allorchè l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). Peraltro, la nullità della citazione comminata dall’art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando risulti “assolutamente” incerto l’oggetto della domanda, oppure manchi l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione. La Corte d’appello, nell’individuare il contenuto della domanda di Chloride s.p.a.

mediante accertamento di fatto proprio del giudice del merito, ne ha compiutamente identificato l’oggetto, consistente sia nelle tutele tipiche spettanti al committente in caso di vizi dell’opera appaltata, sia nel generale rimedio risarcitorio, come il fondamento, radicato nel contratto del 4 febbraio 2000. Alla luce di ciò, non c’è motivo di temere che la S.T.C. s.p.a. non avesse modo di percepire sin dall’atto introduttivo quale fosse il “thema decidendum”, ovvero cosa l’attrice richiedesse e per quali ragioni lo facesse, il che consentiva alla convenuta comunque l’approntamento di una precisa linea di difesa. La ricorrente incidentale oppone che l’azione risarcitoria esperita da Chloride s.p.a. “fosse, all’evidenza, ab initio totalmente destituita di fondamento (soprattutto nei confronti di STC, e soprattutto considerando l’assenza di censure nei confronti di essa STC)”, essendo perciò nulla per indeterminatezza la citazione. Deve allora ribadirsi quanto in sostanza già affermato dalla Corte d’Appello, e cioè che l’art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell’atto di citazione, non prevede affatto l’invalidità dell’atto introduttivo che pur appaia manifestamente infondato.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti da rigettare.

Della questione della nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi non risulta essersi dibattuto davanti alla Corte di Milano, ma, poichè la violazione dell’art. 342 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012) è questione che afferisce alla stessa ammissibilità dell’impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, essa può essere proposta come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata, ancorchè quest’ultima non avesse sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello. Ora la ricorrente incidentale STC Group S.r.l.

sostiene che l’impugnazione di Chloride s.p.a. non censurasse dettagliatamente la decisione del Tribunale. Sono però eluse le esigenze di specificità del motivo sottese dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le quali impongono che, pur quando il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, riporti nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Il motivo appare comunque infondato, giacchè la Corte di Milano, nell’esercizio del suo potere di interpretazione dell’atto di gravame, ha in sentenza evidenziato come Chloride avesse chiesto la riforma della decisione di primo grado, sempre deducendo l’inidoneità dell’impianto di condizionamento. A tal fine, basta considerare come, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” qui applicabile) l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò si contrapponga criticamente alla decisione impugnata e consenta al giudice del gravame, come nella specie risulta verificabile, di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Infondato è pure il terzo motivo del ricorso incidentale di STC Group s.r.l.

La Corte di Milano ha escluso la decadenza di sessanta giorni ex art. 1667 c.c., comma 2, come anche la prescrizione biennale ex art. 1667 c.c., comma 3, considerando: che la consegna dell’impianto fosse avvenuta il 14 febbraio 2001 a seguito di collaudo invernale con esito positivo; che un collaudo estivo con parziale esito positivo (salvo le sale riunioni n. 21 e 45) era stato espletato il 22 giugno 2001, che immediato fosse stato lo scambio di comunicazioni tra le parti (si citano i documenti 17 di STC e 9 di Chloride) atti ad evitare la decadenza dal termine di contestazione; che poi STC avesse riconosciuto l’esistenza dei difetti di regolazione dell’impianto, impegnandosi a ripristinarne la funzionalità con missiva del 14 dicembre 2001; che il ricorso per accertamento tecnico preventivo del 27 luglio 2002 valesse come atto interruttivo della prescrizione, essendo poi il giudizio in esame iniziato nell’ottobre 2003; che nuova decorrenza avrebbe il termine prescrizionale del riconoscimento dei vizi del 14 dicembre 2001. Ora, la ricorrente incidentale insiste nell’assunto che Chloride s.p.a. sia incorsa nella decadenza per mancata denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ma, avendo la Corte di merito accertato, con sua apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che in data 14 dicembre 2001 STC aveva riconosciuto i vizi dell’impianto, opera proprio la disciplina dell’art. 1667 c.c., comma 2 secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi. Nè tale riconoscimento dell’appaltatore deve equivalere in una confessione stragiudiziale della sua responsabilità, rimanendo superflua la denuncia del committente, altrimenti prescritta a pena di decadenza, anche quando l’appaltatore, riconoscendo l’esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere, imputando, come nella specie, al progettisti la difettosità dell’impianto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008).

Quanto alla prescrizione biennale, che la ricorrente incidentale assume maturata dal 2011, quanto STC aveva ultimato gli interventi di sua competenza, ad ottobre 2003, epoca di notificazione della citazione, non si tiene conto che la Corte di Milano abbia affermato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo del 27 luglio 2002 sia valso come atto interruttivo della prescrizione (peraltro, conformemente a consolidato orientamento di questa Corte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000).

Il quarto motivo di ricorso incidentale di STC Group s.r.l., infine, è inammissibile, in quanto meramente contenente la richiesta che Ausglobe Formula s.p.a. e Gea s.r.l. tengano indenne STC Group s.r.l. da ogni pretesa di Chloride s.p.a. Tale motivo di sottrae ai caratteri della tassatività e della specificità delle censure proprie del giudizio di cassazione, giacchè all’evidenza non rientra nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c..

4. Può quindi iniziarsi con l’esame del ricorso principale, i cui primi tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Essi, in sintesi, criticano la sentenza d’appello per aver negato la corresponsabilità solidale dell’appaltatore STC per l’esistenza di un vizio progettuale imputabile alla Chloride.

Innanzitutto, esula dalla medesima prospettazione di ricorso l’ipotizzata violazione dell’art. 112 c.p.c., fatta nel primo motivo, per il mancato esame da parte della Corte di Milano dell’assunto della corresponsabilità solidale dell’appaltatore col progettista:

il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice del merito è, invero, configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre è del tutto estranea all’ambito di tale vizio l’omessa trattazione riguardante una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

La Corte di Milano ha, peraltro, motivato la propria affermazione di esclusiva riferibilità dei difetti dell’impianto agli errori della progettazione operata da Austin Italia in tal modo: “Risulta peraltro con univocità dalla CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo dall’ing. P.L., le cui conclusioni, sia sul piano descrittivo che su quello valutativo, paiono adeguatamente motivate e non sono oggetto di censure delle parti (doc. 8 STC), che i vizi dell’opera ancora riscontrabili all’atto del sopralluogo del settembre 2002, fossero ascrivibili in via esclusiva a difetti di progettazione dell’impianto medesimo. Si riferiva infatti nelle citate conclusioni che l’impianto veniva impiegato dal committente per la propria normale attività, pur con limitazioni di funzionamento riscontrate nelle sale Executive e Bologna, che presentavano difficoltà di regolazione di carattere elettrico con conseguenti problematiche di aria viziata; che, peraltro, l’impianto corrispondeva sostanzialmente a quanto previsto nel progetto da realizzare, che erano stati eseguiti dall’appaltatore “alcuni interventi di mitigazione dei problemi in centrale tecnologica”, e che la scarsa resa dell’impianto realizzato era in definitiva da ascriversi “a scelte eseguite a monte della realizzazione (da intendersi come tipologia impiantistica generalmente non idonea al caso specifico…)”. Inoltre, come risulta dalla consulenza medesima e non e in contestazione fra le parti, il progetto era stato realizzato dalla Austin Italia spa, con capitolato allegato al contratto del 4/2/2000, al cui art. 16 si prevedeva che l’appaltatore non potesse apportare modifiche progettuali senza autorizzazione”.

Dunque, per la Corte di Milano, doveva dirsi provato che i riscontrati difetti dell’opera fossero ascrivibili a responsabilità della sola Ausglobe (già Austin) e che quindi nessuna censura potesse essere mossa a STC in relazione ai residui vizi di funzionamento dell’impianto. Nè per i giudici d’appello induceva ad opposta conclusione la considerazione dell’impegno assunto da STC, anche dopa la consegna dell’impianto, ad assicurarne l’idoneità all’uso cui lo stesso era destinato, posta che tale attivazione non poteva spingersi oltre i limiti delle obbligazioni derivanti dall’originario contratto.

Ora, la motivazione della Corte di Milano non risulta in linea coi consolidati principi più volte ribaditi da questa Corte in materia.

E’ corretto che, in tema di contratto di appalto, il principio di cui all’art. 2055 c.c. (il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale) dà fondamento ad un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista, ma sempre che i rispettivi accertati inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente.

Appaltatore e progettista rispondono quindi solidalmente del danno subito dal committente, come auspica la ricorrente Chloride s.p.a., purchè esso sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti di costoro, ovvero purchè le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004). La Corte d’Appello ha qui escluso che le inesattezze esecutive dell’opera pattuita col contratto del 4 febbraio 2000 fossero conseguenza di alcun inadempimento imputabile all’appaltatrice STC Group s.p.a., in quanto riferibili in via esclusiva a difetti di progettazione dell’impianto, ed ha perciò smentito il presupposto costitutivo della responsabilità solidale di questa ex art. 2055 c.c. Sennonchè, questa Corte ha più volte affermato che l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8075 del 26/07/1999 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983;

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 13/03/2009). Al riguardo la Corte d’Appello ha soltanto evidenziato come l’art. 16 del capitolato allegato al contratto del 4/2/2000 prevedesse che l’appaltatore non poteva apportare modifiche progettuali senza autorizzazione. Tale clausola appare mera esplicitazione dei limiti alle variazioni alle modalità esecutive dell’opera progettata apportate per iniziativa dell’appaltatore, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1659 c.c.; e ciò, pertanto, non vale a ex se a delineare una posizione della STC Group come esecutrice vincolata del progetto, direttamente e totalmente condizionata dalle istruzioni ricevute e priva di possibilità di procedere di propria iniziativa alla correzione degli eventuali errori del progetto, e perciò tale da non poter essere ritenuta responsabile per i vizi dell’impianto.

Nè è sufficiente il ragionamento della Corte di Milano, per il quale il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore, implicando l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, certamente non ampliavano il contenuto della prestazione che l’appaltatore doveva in base all’iniziale contratto d’appalto. Rimane da verificare se proprio gli obblighi discendenti dall’appalto non vincolassero già l’appaltatrice STC, seppur chiamata a realizzare il progetto di Ausglobe (Austin), a rispettare le regole dell’arte, nonostante i vizi dell’impianto fossero imputabili ad errori di progettazione, ove non avesse rilevato tali vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, e sempre che non sia altrimenti dimostrata un’effettiva esclusione di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica.

5. Conseguono l’accoglimento, nei limiti di quanto appena precisato, del primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, rimanendo assorbito il quarto motivo, e il rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo esame sulla base degli indicati principi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di Chloride s.p.a., dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di STC Group sai., cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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