Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14071 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 07/07/2020), n.14071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8826/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo senza numero di r.g. proposto da:

V.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OTTAVILLA 14, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO

COLANGELO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso successivo –

e sul ricorso successivo senza numero di r.g. proposto da:

B.A., CO.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PINEROLO 22, presso lo studio degli Avvocati ANDREA RAIMONDO e

ANTONIOFRANCO TODARO, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

e sul ricorso successivo senza numero di r.g. proposto da:

V.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OTTAVILLA 14, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO

COLANGELO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

avverso la sentenza n. 855/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2014 R.G.N. 4522/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 gennaio-7 febbraio 2014 n. 855 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto rigettava la domanda proposta da G.M.C. ed altri 45 litisconsorti – tutti dipendenti del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCALI ed inquadrati nell’area C, posizione economica C3 – per l’accertamento del diritto alla equiparazione del trattamento economico percepito a quello in godimento agli Ispettori Generali del ruolo ad esaurimento e per la condanna della amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.

A fondamento della decisione la Corte territoriale aderiva al principio, enunciato da questo giudice di legittimità, secondo cui la distinzione in termini retributivi, operata dal CCNL del comparto Ministeri 1998/2001, art. 13, tra il personale della ex IX qualifica funzionale ed il personale del soppresso ruolo generale ad esaurimento di ispettore generale o direttore di divisione non si pone in contrasto con norme imperative.

Osservava, inoltre, che la attuale equivalenza delle mansioni non determinava, per sè, il diritto alla parità di trattamento, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dall’arresto n. 6031/1993.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il litisconsorte C.E., articolato in quattro motivi, cui il MINISTERO DELLA SALUTE (già MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI) ha resistito con controricorso.

Al procedimento sono stati riuniti i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza:

– da V.M. unitamente a 41 litisconsorti, articolato in quattro motivi, cui il MINISTERO DELLA SALUTE ha resistito con controricorso

– da B.A. e CO.FR., articolato in due motivi, cui il MINISTERO DELLA SALUTE ha resistito con controricorso.

A seguito della notifica del ricorso proposto dal B. e dal CO. hanno proposto atto di ricorso successivo V.M. ed altri 38 litisconsorti – già ricorrenti – cui il MINISTERO DELLA SALUTE non ha opposto difese.

Hanno depositato memorie M.A. ed altri sedici litisconsorti.

B.A. e CO.FR. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di C.E. perchè risulta notificato e depositato prima degli altri ricorsi, che vanno quindi considerati incidentali.

In via preliminare per le posizioni di B.A. e CO.FR. deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale per difetto sopravvenuto di interesse, in quanto l’atto di rinuncia da essi depositato non risulta notificato al MINISTERO controricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3 (sulle conseguenze della mancata notifica dell’atto di rinuncia, per tutte: Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, n. 13923).

Ancora in via preliminare deve essere parimenti dichiarato inammissibile il ricorso incidentale depositato da V.M. ed altri 38 litisconsorti e rubricato “ricorso per cassazione ex art. 371 c.p.c., comma 2″. Detto atto fa seguito al ricorso notificato dai ricorrenti B. e CO.; esso non formula autonome censure alla sentenza impugnata indotte dal tenore dell’impugnazione delle controparti B. e CO. ma è mera riproposizione dei motivi già dedotti dalle stesse parti con il precedente ricorso. La inammissibilità discende dunque dal rilievo che il diritto di impugnazione per cassazione, esercitabile una sola volta, è già stato consumato.

L’esame delle censure interessa dunque il ricorso principale di C.E. ed il ricorso incidentale di V.M. ed altre 41 posizioni.

Il ricorrente C.E. ha denunciato:

– con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, assumendo la violazione del principio di parità di trattamento contrattuale, non essendo stata contestata dal MINISTERO – ed essendo comunque provata dalle declaratorie del contratto collettivo 1998 e dei contratti successivi – la identità delle proprie mansioni rispetto a quelle svolte dal personale del ruolo ad esaurimento;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, sul rilievo che all’interno della medesima area la collocazione su posizioni economiche differenziate deve trovare ragione in differenti gradi di complessità e contenuto delle mansioni;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione e falsa applicazione degli artt. 3,36 e 97 Cost.. Si deduce che la diversità del trattamento economico prevista dal CCNL in favore del personale del ruolo ad esaurimento non potrebbe trovare fondamento normativo nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in quanto la norma transitoria si limiterebbe a prevedere la conservazione delle qualifiche ad personam e non la attribuzione di trattamenti economici differenziati;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – si denuncia la contrarietà della discriminazione retributiva alla L. n. 881 del 1977 – ratifica del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali adottato a New York il 16 dicembre 1966 – ed in particolare all’art. 7 del Patto, a tenore del quale gli Stati aderenti garantiscono un equo salario ed una eguale retribuzione per un lavoro di uguale valore, senza distinzione di alcun genere.

I ricorrenti incidentali V.M. ed altri hanno dedotto:

– con il primo motivo: violazione dei principi del diritto dell’UNIONE EUROPEA in materia di parità di retribuzione sanciti dagli artt. 153 e 157 TFUE, dall’art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE), dalla direttiva 2006/54/CE recepita con D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in relazione: al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45; alla Convenzione ILO n. 100/1951, ratificata con L. 22 maggio 1956, n. 741; alla Carta Sociale Europea del 18 ottobre 1961 ratificata con L. 3 luglio 1965, n. 929; alla Carta sociale Europea (riveduta) del 3 maggio 1996, ratificata con L. 9 febbraio 1999, n. 30, ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza.

I ricorrenti hanno denunciato di essere stati discriminati rispetto ad un altro gruppo di dipendenti – ( BI. ed altri) – che, avendo avviato identico giudizio, aveva visto riconosciuto il proprio diritto alla perequazione retributiva con il personale del ruolo ad esaurimento (con statuizione passata in giudicato, come precisato in memoria). In tal caso il giudizio di appello proposto dal MINISTERO avverso la sentenza favorevole del Tribunale era stato dichiarato inammissibile perchè tardivo (sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 giugno 2012 n. 5303) ed il Tribunale di Roma (sent. n. 6856 del 16 aprile 2012) aveva anche proceduto alla quantificazione delle differenze retributive.

Si assume che tale situazione determinerebbe una discriminazione per ragioni di genere sul rilievo che:

-le odierne ricorrenti di genere femminile sarebbero trattate meno favorevolmente rispetto ai ricorrenti di genere maschile del giudizio ( BI. ed altri) definito con pronuncia di inammissibilità dell’appello;

– parimenti, gli odierni ricorrenti di genere maschile sarebbero trattati meno favorevolmente rispetto alle ricorrenti di genere femminile di quel giudizio.

Su tale assunto le parti ricorrenti hanno chiesto a questa Corte di procedere al rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della Unione Europea, ex art. 267 TFUE.

– con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la violazione: del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, n. 3, in relazione agli artt. 2,3,4,36 e 97 Cost.; art. 117 Cost., in relazione: all’art. 23 della Carta Sociale Europea del 18 ottobre 1961 ratificata con L. 3 luglio 1965, n. 929; all’art. 20, lettera c) della Carta sociale Europea (riveduta) del 3 maggio 1996 ratificata con L. 9 febbraio 1999, n. 30. Irragionevolezza e difetto di logicità della discriminazione in relazione alla violazione dell’art. 14 CEDU.

Difetto di proporzionalità fra gli strumenti usati e la finalità perseguita.

Si deduce che la disparità già denunciata con il primo motivo contrasterebbe altresì con le norme costituzionali e sul piano internazionale:

– con l’art. 14 CEDU (principio di parità di trattamento);

– con l’art. 23 della CARTA SOCIALE EUROPEA del 18 ottobre 1961 (principio di parità tra uomini e donne);

– con l’art. 20, lett. c) della CARTA SOCIALE EUROPEA (riveduta) del 30 maggio 1996 (principio di pari opportunità e parità di trattamento in materia di lavoro, senza discriminazioni basate sul sesso, anche sotto il profilo retributivo).

Si chiede pertanto di rimettere la questione anche alla Corte Costituzionale.

– con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, che avrebbe reso applicabili gli artt. 13 e 17 CCNL 2002/2005, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. Violazione dei principi sanciti dalla direttiva 2006/54/CE recepita con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

Si assume il contrasto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, posto a fondamento della sentenza impugnata, con i principi ispiratori della direttiva 2006/54/CE, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs. n. 5 del 2010, sempre per essersi determinata una discriminazione indiretta per effetto della statuizione di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte d’Appello di Roma nel diverso giudizio ” BI. ed altri”.

Si chiede, pertanto, a questa Corte di disapplicare del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, per contrarietà alla direttiva 2006/54/CE.

– con il quarto motivo si impugna la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione degli artt. 115,345 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 3.

I ricorrenti hanno esposto che l’inserimento dei funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento nel sistema di classificazione di cui all’art. 13 CCNL 1998/2001, in particolare nella posizione economica C3, attestava la identità di funzioni rispetto al personale del ruolo ad esaurimento, che neppure era stata contestata dal Ministero convenuto.

Nella memoria difensiva d’appello essi avevano eccepito la intempestività della contestazione svolta con il ricorso in appello in ordine alla identità dell’inquadramento e delle mansioni (pagine 8, 9,10 e 12 della memoria difensiva).

Si lamenta che detta eccezione sia stata disattesa dalla Corte territoriale.

Ritiene il Collegio si debbano dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La questione posta all’esame di questo Collegio è identica ad altre già reiteratamente esaminate e decise da questa Corte, con costante orientamento (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11982/2010, n. 22437/2011, n. 9313/2013; 5276/2013, n. 19616/2014, n. 21264/2014, n. 21260/2014, n. 25057/2014, n. 18096/2014, n. 13386/2015, n. 13600/2015, n. 13707/2015, n. 14442/2015, n. 18096/2015, n. 18084/2015; 25396/2015 n. 18714/2016; 4334/2018, 24979/2016, 18578/2016, 13051/2016; 19275/2017, 19041/2017, 18300/2017, 17920/2017, 8714/2017, 7350/2017; 27399/2018), essendosi enunciati i seguenti principi di diritto, cui si intende in questa sede assicurare continuità:

– Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva;

– La distinzione in termini stipendiali operata dalla contrattazione collettiva fra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex nona qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C, non determina una violazione di legge, ma costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data dal 21.2.93, conserva le qualifiche medesime ad personam;

– La sopravvivenza di qualifiche ad personam costituisce una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo unico (D.Lgs. n. 165 del 2001) che contempla, all’art. 45, il principio della parità di trattamento, per cui l’interpretazione sistematica di tali norme impedisce l’estensione ad altre categorie del trattamento stipendiale corrispondente alle predette qualifiche;

– La disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, trova giustificazione nel diverso percorso professionale del soppresso ruolo ad esaurimento, per cui non si pone in contrasto con precetti costituzionali (artt. 3,36 e 97 Cost.).

Si è in particolare osservato che le qualifiche ad esaurimento provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972 (a seguito della istituzione della dirigenza).

La nona qualifica funzionale venne invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, convertito nella L. n. 78 del 1986, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

Con la cd. prima privatizzazione del pubblico impiego, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, ha previsto che il personale delle qualifiche ad esaurimento, i cui ruoli venivano contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del decreto, conservava la qualifica apicale non dirigenziale. Questa disciplina speciale per i funzionari apicali è stata confermata successivamente, fino al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, che ha ribadito che detto personale conserva la qualifica ad personam e che ad esso possono essere attribuite sia funzioni vicarie del dirigente, sia funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente. Altresì è ribadito che il relativo trattamento economico, che tenga conto delle più elevate mansioni svolte a carattere direttivo, è definito tramite il relativo contratto collettivo.

In coerenza con questa direttiva di fondo la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima area C ma mantenendo, nelle successive tornate contrattuali – a partire da quella relativa al quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999 – un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3. Il trattamento differenziato trova quindi la propria legittimazione nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4 e, comunque, la propria giustificazione nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della sopravvivenza della categoria e della qualifica.

Non è ipotizzabile un contrasto della pattuizione collettiva con il principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni contenute nell’ordinamento interno, Europeo ed internazionale.

La difesa dei ricorrenti V. ed altri ha ipotizzato, con i primi tre motivi di ricorso incidentale, il contrasto delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 e dell’autonomia collettiva con il principio generale di non discriminazione in ragione del genere, di cui alla direttiva 2006/54/CE (ora sancito dall’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), all’art. 14 della convenzione EDU ed alle fonti internazionali evocate nella rubrica dei motivi, chiedendo di proporre quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia, di sollevare questione di legittimità costituzionale ovvero di disapplicare la normativa interna, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione.

Tuttavia sul punto è dirimente osservare che la diversità del trattamento retributivo riservato ai ricorrenti (non solo rispetto ai funzionari del soppresso ruolo ad esaurimento ma anche) rispetto ai dipendenti nella loro identica posizione il cui giudizio di appello ha avuto esito diverso non trova ragione nel genere, nè in via diretta, nè in via indiretta.

Gli elementi identificativi della discriminazione per genere sono

invero costituiti dal trattamento sfavorevole (dall’effetto sfavorevole nella discriminazione indiretta) e dal nesso di derivazione causale rispetto al genere, che va verificato con un giudizio di tipo alternativo-ipotetico (nel senso che occorre chiedersi se il soggetto, ove di genere diverso, avrebbe ricevuto quel trattamento).

Nell’ipotesi di specie è del tutto evidente che la denunciata disparità di trattamento – anche rispetto ai dipendenti che, diversamente dagli odierni ricorrenti, hanno visto riconosciuto in via giudiziale il medesimo diritto alla equiparazione qui azionato – non ha alcuna relazione con il genere ma dipende esclusivamente dalla diversità della vicenda processuale (dalla tardività dell’appello in quel caso proposto dal Ministero).

Ciò che i ricorrenti invocano è dunque, piuttosto, un principio di parità di trattamento che si pone in contrasto con i limiti soggettivi del giudicato sanciti dall’art. 2909 c.c..

Venendo, infine, al quarto motivo del ricorso V. ed altri la inammissibilità della censura discende dal rilievo della sua eccentricità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; il rigetto della domanda non si fonda, invero, su una pretesa diversità di inquadramento e di mansioni rispetto al personale del ruolo ad esaurimento ma sulla differente storia retributiva.

I due ricorsi devono essere conclusivamente dichiarati inammissibili. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per le posizioni dei ricorrenti B. e CO. non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (ex aliis: Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, n. 12743; Cass. n. 13636/2015).

Per gli altri ricorrenti, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse il ricorso di B. e CO.; dichiara inammissibili i ricorsi degli altri. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida:

– a carico dei ricorrenti B. e CO. in Euro 4.000 per compensi professionali;

– a carico del ricorrente C. in Euro 4.000 per compensi professionali;

a carico degli altri ricorrenti in complessivi Euro 20.000 per compensi professionali;

oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti B. e CO. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dichiara la sussistenza dei suddetti presupposti per gli altri ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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