Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14071 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14071 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Iniziative Turistiche Immobiliari Meridionali s.r.1., in persona del legale rapp.te pro
Intimata

tempore

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 122/2010/50

depositata il 26/4/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/4/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13437/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Svolgimento del processo
La controversia promossa da Iniziative Turistiche Immobiliari Meridionali s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante
il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di
Benevento n. 297/1/07 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di agevo-

difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
18/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso
aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art 4 della L. 449/97 laddove la CTR negando
la revoca dell’incentivo sul rilievo che la sanzione non superava il limite di L.
3.000.000, senza considerare che trattavasi di violazione agli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di salute e sicurezza.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 22860 del 03/11/2011) secondo cui “E’ legittima la revoca del credito di
imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l’art. 4 , comma 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni
formali, in conformità all’esigenza di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Iniziative Turistiche Immobiliari Meridionali s.r.l. avverso il diniego di agevolazioni n. 126384

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13437/11

Ordinanza pag. 2

lazioni n. 126384. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito,
rigetta il ricorso proposto dalla Iniziative Turistiche Immobiliari Meridionali s.r.l.

merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 18/4/2013

Presidente

avverso il diniego di agevolazioni n. 126384, compensando tra le parti le spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA