Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14070 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31276-2018 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI,

144, presso lo studio dell’avvocato SIMONE VIGNOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO STORI;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. DUSE 35,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANTALANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERLUIGI VINCI;

– Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 863/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 9/4/2018, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 25-9-2017 in sede di separazione personale tra i coniugi M.V. e V.S. e in particolare ha confermato l’assegno di Euro 1400,00 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT complessivamente posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie V.S. per Euro 800,00 e della figlia Anthea per Euro 600,00, lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento poste a carico dei coniugi nella misura del 70% e 30%.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione M.V. affidato a tre motivi e memoria. V.S. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 132 c.p.c., e nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto ii giudice territoriale non si è pronunciato sul motivo di appello relativo all’addebito della separazione posto a suo carico in primo grado senza valutare che anche la moglie era responsabile per comportamento contrario ai doveri del matrimonio e pertanto doveva essere accolta la domanda di addebito formulata da parte del marito a carico della moglie e revocata ed annullata, in riforma della sentenza di primo grado, la dichiarazione di addebito al marito.

Il primo motivo è fondato. Infatti la sentenza di appello,che ha confermato sul punto quella di primo grado, ha dato atto a pag. 4 punto 3 che le prove articolate in ordine alla responsabilità della V. non erano idonee a dimostrare che la condotta della medesima era stata la causa della crisi coniugale. Tuttavia la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell’addebito al marito M.V. e deve quindi essere accolto il primo motivo di ricorso per vizio di omessa pronuncia non avendo il giudice di merito esaminato e motivato sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n.4 e artt. 112 e 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.4; art. 337 ter c.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto della situazione economica delle parti e dei fatti nuovi sopravvenuti cioè la consistente riduzione del reddito del marito calcolato dal giudice di merito al lordo e non al netto e l’incasso della somma di 370.000,00 Euro da parte della moglie a seguito della liquidazione della società di famiglia.

La censura è infondata.

Anzitutto il motivo si risolve uin in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Infatti nel merito la decisione impugnata ha già valutato tutte le ragioni del ricorrente: ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale che ha ritenuto fortemente affievolita per il marito da 6000,00 a 3000,00 Euro mensili mentre la moglie, socia della società di famiglia, essendo stata liquidata,non disponeva più di alcun reddito. La Corte d’Appello ha poi esaurientemente motivato ritenendo che, essendo la moglie priva di reddito e di occupazione, doveva essere confermato il contributo al mantenimento da parte del marito (il cui reddito è stato considerato di 36.000,00 e non 56.000,00) a favore della moglie V.S. per Euro 800,00 e della figlia Anthea per Euro 600,00.

Con il terzo motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice territoriale ha confermato le ulteriori statuizioni relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento della figlia poste a carico dei coniugi nella misura del 70% e 30% mente la moglie aveva chiesto di ripartirle nella misura del 50%.

Il motivo è infondato in quanto la Corte ha correttamente ritenuto che, trattandosi di un provvedimento relativo alla prole, il giudice ben poteva statuire anche diversamente da quanto richiesto dalle parti sul punto.

La decisione deve quindi essere confermata in ordine al secondo e terzo motivo. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo e la sentenza cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, cassa la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di giudizio di legittimità. Rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima/sesta sezione della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA