Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1407 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1407 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21470-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585,

in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3360

contro

BRUNOTTI ARNALDO C.F. BRNRLD68L11H501F, elettivamente
I.

domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 23/01/2014

difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 9189/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2007 R.G.N.
3837/2005;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA > che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 13.9.07,
dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al
contratto di lavoro stipulato tra il Brunotti e la società Poste
Italiane in data 22.2.00 per esigenze eccezionali ex art. 8 del
c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali, e pertanto l’esistenza

indeterminato da tale data, condannando la società Poste al
pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora
(11.10.02) sino alla effettiva riammissione in servizio.
Per la cassazione propone ricorso la società Poste, affidato a
quattro motivi.
Resiste il Brunotti con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione
dell’art. 1372, comma 1 e 2, c.c., nonché omessa o insufficiente
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si duole in sostanza la società della mancata valutazione
dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso,
valutato l’apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del
rapporto e la manifestazione di una volontà oppositoria da parte
del lavoratore.
Il motivo è infondato.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo
Cass. 11 marzo 2011 n. 5887) ai fini della configurabilità della
risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso
(costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009
n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente
sull’eccepiente, Cass. rfebbraio 2010 n. 2279), non è di per sé
sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del
licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti,
essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre
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tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà
delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto
lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).
Nessuna di tali indicazioni è fornita, con sufficiente grado di
specificità, dalla ricorrente Poste.
2.- Con il secondo ed il terzo motivo la società Poste denuncia la

artt. 1362 e seguenti c.c. nonché omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
lamentando che la Corte di merito, in contrasto con le norme
richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega
contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di
individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo
determinato, senza altri limiti se non quello dell’osservanza di un
limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicché le
pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale,
e segnatamente in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le
ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo
determinato.
Lamenta inoltre che i giudici di merito non avevano
adeguatamente considerato che nessun limite temporale, sino
all’entrata in vigore del d.lgs n. 368 del 2001, poteva essere
imposto alle pattuizioni sindacali delegate.
2. I motivi, che stante la loro connessione possono essere
congiuntamente trattati, risultano infondati.
La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni
collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto
a tempo determinato ex art. 23 L. n. 56 del 1987, soggette ai
requisiti di cui all’art. 1 L. n.230 del 1962, ma solo che esse
avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche
esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui
al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.
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violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. n. 56 del 1987; degli

L’assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia
negoziale collettiva, che, delegata alla individuazione di nuove
ipotesi di assunzione a tempo determinato, è parimenti libera di
stabilire una loro scadenza temporale.
Come efficacemente chiarito da Cass. 9 aprile 2008 n. 9259 e
quindi da Cass. 28 ottobre 2010 n. 22015, l’art. 23 della legge n.
individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge n.
230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti
temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo
determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua
inosservanza determina la illegittimità del termine apposto.
Nella specie la limitata efficacia temporale degli accordi
intervenuti all’interno della società Poste risulta rispettosa
dell’autonomia negoziale collettiva ed in linea col consolidato
orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006
n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006
n.2345, Cass. 2 marzo 2006 n.4603), secondo cui dall’esame dei
vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono
la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui
all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.
Da ciò consegue l’assorbimento della censura inerente la prova,
in tesi non dovuta, del nesso causale tra le esigenze individuate
dai contraenti collettivi e la singola assunzione.
3.- Con il quarto motivo la società Poste denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c.
Lamenta che ai fini della condanna al risarcimento dei danni in
tesi patiti dal lavoratore, è necessario che questi provi il danno
subito e che abbia offerto formalmente la sua prestazione
lavorativa e che il datore di lavoro l’abbia illegittimamente
rifiutata.

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56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di

Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se per il principio di corrispettività della prestazione,
il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità
del contratto a termine stipulato, ha diritto al pagamento delle
retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, slavo che
abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente
c. c.
Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n.
5624), è inammissibile, non contenendo alcuno specifico
riferimento la caso di specie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “Il quesito
di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al
giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un
quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di
una determinata disposizione di legge”, Cass. 17 luglio 2008 n.
19769. In termini: Cass. ord. n. 19892 del 25 settembre 2007,
secondo cui “È inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si
risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo”.
4. Considerato che la censura inerente il risarcimento del danno
è risultata inammissibile, non può esaminarsi l’applicazione
dello ius superveniens costituito dall’art. 32, commi 5,6 e 7, della
L. n. 183 del 2010, dichiarato costituzionalmente legittimo da C.
Cost. n. 303 \ 11.
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la prestazione lavorativa nel rispetto degli artt. 1206 e seguenti

Ed invero va evidenziato che costituisce condizione necessaria
per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens
che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova
disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di
censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di

motivi di ricorso (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. n. 24043\ 13;
Cass. n. 17717 \ 13; Cass. 3533 \ 13; Cass. n. 4328 \ 13).
Tale condizione non sussiste nella fattispecie.
5. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P. Q . M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad €.100,00
per esborsi ed €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2013

legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici e rituali

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